4. Accordo multilaterale delle Autorità competenti

Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

DICHIARAZIONE

Io, [NOME e TITOLO], [per conto] dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE], dichiaro con la presente che quest'ultima si impegna a rispettare le disposizioni dell'

Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

di seguito denominato "Accordo" e allegato alla presente dichiarazione.

Con la presente dichiarazione, l'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] deve essere considerata firmataria dell'Accordo a partire dal [DATA]. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti dell'Autorità competente di [GIURISDIZIONE] in conformità alla sezione 7 dello stesso.

Firmato a [LUOGO] il [DATA]

ACCORDO MULTILATERALE TRA AUTORITÀ COMPETENTI PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI SENSI DEL QUADRO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Considerando che le giurisdizioni dei firmatari del presente Accordo multilaterale tra Autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito "Accordo") sono Parti o territori contemplati dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale così come modificata dal Protocollo che modifica la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito "Convenzione"); collettivamente la "Convenzione", individualmente la "Convenzione originale" o la "Convenzione modificata" rispettivamente);

considerando che le giurisdizioni intendono migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente le loro relazioni circa l'assistenza reciproca in materia fiscale;

considerando che il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è stato sviluppato dall'OCSE in collaborazione con i Paesi del G20 al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale e rafforzare l'adempimento fiscale;

considerando che le leggi delle rispettive giurisdizioni impongono, o dovrebbero imporre, ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di comunicare le informazioni relative a determinate cripto-attività e di seguire le relative procedure di adeguata verifica in materia fiscale, coerentemente con l'ambito di scambio contemplato dalla sezione 2 del presente Accordo e con le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale stabilite nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività;

considerando che le leggi delle giurisdizioni devono essere modificate periodicamente alla luce degli aggiornamenti del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che, una volta che tali leggi di modifica siano state promulgate da una giurisdizione, il termine Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività sarà inteso come facente riferimento alla versione aggiornata in relazione a tale giurisdizione;

considerando che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, ivi incluso lo scambio di informazioni su base automatica, e consente alle Autorità competenti delle giurisdizioni di concordare le procedure da applicare a tali scambi automatici;

considerando che l'articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possano concordare reciprocamente lo scambio automatico di determinate informazioni, e che lo scambio effettivo delle informazioni avverrà su base bilaterale;

considerando che le giurisdizioni dispongono di i) adeguate salvaguardie per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dalla Convenzione, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4);

considerando che le Autorità competenti delle giurisdizioni desiderano concludere il presente Accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in relazione alle cripto-attività sulla base dello scambio automatico ai sensi della Convenzione, ferme restando le procedure legislative nazionali (ove esistenti) e fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, le garanzie per la protezione dei dati e altre misure di tutela ivi previste, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione;

le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

SEZIONE 1

Definizioni

1. Ai fini dell'Accordo, si intende per:

  1. a) "giurisdizione": un Paese o un territorio nei confronti del quale la Convenzione è in vigore o applicabile ai sensi della Convenzione originaria o modificata, rispettivamente, attraverso la firma e la ratifica in conformità all'articolo 28, o attraverso l'estensione territoriale in conformità all'articolo 29, e che è firmatario del presente Accordo.

  2. b) "Autorità competente": per ciascuna giurisdizione, le persone e le autorità elencate nell'Allegato B della Convenzione.

  3. c) "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività (che include i Commentari) sviluppato dall'OCSE di concerto con i Paesi del G20.

  4. d) "Segretariato dell'organo di coordinamento": il Segretariato dell'OCSE che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 della Convenzione, fornisce supporto all'organo di coordinamento composto dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione.

  5. e) "Accordo applicabile": in riferimento a due Autorità competenti, che entrambe le Autorità competenti hanno fornito una notifica al Segretariato dell'organo di coordinamento ai sensi della sezione 7, punto 1, elencando altresì la giurisdizione dell'altra Autorità competente ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera g). L'elenco delle Autorità competenti tra le quali è applicato il presente Accordo sarà pubblicato sul sito web dell'OCSE.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legge della giurisdizione che applica l'Accordo, coerentemente con il significato di cui al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che le Autorità competenti non concordino un'interpretazione comune (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legge della giurisdizione che applica il presente Accordo, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

SEZIONE 2

Scambio di informazioni in relazione alle persone oggetto di comunicazione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 22 della Convenzione modificata o originale, a seconda dei casi, e fatte salve le norme in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale conformemente al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, ogni Autorità competente scambia automaticamente ogni anno con le altre Autorità competenti, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al punto 3.

2. In deroga al punto 1, le Autorità competenti delle giurisdizioni che hanno indicato di dover essere inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità sulla base della loro notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera b) invieranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui al punto 3. Le giurisdizioni non inserite nell'elenco delle giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità riceveranno le informazioni di cui al punto 3, ma non le invieranno alle giurisdizioni inserite nel suddetto elenco.

3. Le informazioni da scambiare sono, in relazione a ogni persona oggetto di comunicazione di un'altra giurisdizione:

  1. a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;

  2. b) il nome, l'indirizzo e, se disponibile, il numero di identificazione del prestatore di servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione;

  3. c) per ciascun tipo di cripto-attività pertinente rispetto al quale il prestatore di servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni pertinenti durante il relativo anno civile o altro periodo di riferimento adeguato:

    1. i) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;

    2. ii) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;

    3. iii) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;

    4. iv) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

    5. v) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

    6. vi) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;

    7. vii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle lettere c), punti ii) e iv);

    8. viii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti dall'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle lettere c), punti iii), v) e iv);

    9. ix) il valore equo di mercato aggregato nonché il numero di valore unitario dei trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di portafogli digitali non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

SEZIONE 3

Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. Con riferimento alla sezione 2, punto 3, e fatta salva la procedura di notifica di cui alla sezione 7, comprese le date ivi specificate, le informazioni devono essere scambiate a partire dall'anno specificato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera a) entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono le informazioni. Fatta salva la frase precedente, lo scambio di informazioni è richiesto in relazione a un anno civile solo qualora entrambe le giurisdizioni dispongano di norme che danno applicazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che prevedono la comunicazione di informazioni in relazione a tale anno civile in conformità con l'ambito di applicazione dello scambio di cui alla sezione 2 e con le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale contenute nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

2. Le Autorità competenti scambieranno automaticamente le informazioni descritte nella sezione 2 secondo uno schema comune.

3. Le Autorità competenti trasmetteranno le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell'OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file, o attraverso un altro metodo di trasmissione specificato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera d).

SEZIONE 4

Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione

Un'Autorità competente informa l'altra Autorità competente, quando la prima Autorità competente ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. L'Autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

SEZIONE 5

Riservatezza e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di riservatezza e altre salvaguardie previste dalla Convenzione modificata o originale, a seconda dei casi, ivi incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, in conformità alle eventuali salvaguardie specificate dall'Autorità competente che fornisce le informazioni, come previsto dalle relative disposizioni legislative nazionali e come indicato nella notifica ai sensi della sezione 7, punto 1, lettera e).

2. Un'Autorità competente notificherà immediatamente il Segretariato dell'organo di coordinamento qualsiasi violazione della riservatezza o qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive conseguentemente applicate. Il Segretariato dell'organo di coordinamento informerà tutte le Autorità competenti per le quali è applicabile l'accordo con la prima Autorità competente (notificante).

SEZIONE 6

Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà nell'attuazione o nell'interpretazione del presente accordo, un'Autorità competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità competenti per definire misure atte a garantire la corretta applicazione del presente Accordo. L'Autorità competente che ha richiesto le consultazioni deve garantire che il Segretariato dell'organo di coordinamento sia informato di tutte le misure elaborate e che quest'ultimo notifichi a tutte le Autorità competenti, ivi incluse quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, le misure che sono state elaborate.

2. Il presente accordo può essere modificato all'unanimità mediante accordo scritto da parte di tutte le Autorità competenti. Salvo diverso accordo, la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma apposta a detto accordo scritto.

SEZIONE 7

Termini generali

1. L'Autorità competente deve inviare, al momento della firma del presente accordo o appena possibile successivamente, le notifiche al Segretariato dell'organo di coordinamento:

  1. a) confermando che la propria giurisdizione dispone delle leggi necessarie per l'attuazione del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e specificando le relative date di entrata in vigore, o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria dell'accordo nel caso di eventuali procedure legislative nazionali pendenti;

  2. b) confermando se la giurisdizione debba essere elencata, o meno, tra le giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità;

  3. c) chiedendo alle altre Autorità competenti l'autorizzazione a utilizzare le informazioni ricevute per l'accertamento, la riscossione o il recupero delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte per le quali la propria giurisdizione ha espresso una riserva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione e, in tal caso, specificando tali imposte e confermando che l'utilizzo sarà conforme ai termini della Convenzione;

  4. d) specificando uno o più metodi alternativi, se del caso, per la trasmissione dei dati, compresa la cifratura;

  5. e) specificando le eventuali salvaguardie per la protezione dei dati personali;

  6. f) confermando di aver adottato misure adeguate a garantire il debito rispetto degli standard di riservatezza e di protezione dei dati richiesti; e

  7. g) fornendo un elenco delle giurisdizioni delle Autorità competenti rispetto alle quali intende applicare il presente accordo, seguendo le procedure legislative nazionali per l'entrata in vigore (se del caso).

Le Autorità competenti devono notificare tempestivamente al Segretariato dell'organo di coordinamento ogni successiva modifica da apportare alle notifiche di cui sopra.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore tra due Autorità competenti alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti avrà fornito la notifica al Segretariato dell'organo di coordinamento ai sensi del punto 1 della presente sezione, elencando altresì la giurisdizione dell'altra Autorità competente ai sensi del punto 1, lettera g) della presente sezione.

3. Il Segretariato dell'organo di coordinamento conserverà un elenco, che sarà pubblicato sul sito web dell'OCSE, delle Autorità competenti che hanno firmato l'accordo e tra le quali quest'ultimo è applicato.

4. Il Segretariato dell'organo di coordinamento pubblicherà sul sito web dell'OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti ai sensi del punto 1, lettere a), b) ed e) della presente sezione. Le informazioni fornite ai sensi del punto 1, lettere c), d), f) e g) della presente sezione saranno messe a disposizione degli altri firmatari su richiesta scritta indirizzata al Segretariato dell'organo di coordinamento.

5. Ciascuna Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo comunicando per iscritto a un'altra Autorità competente di aver stabilito che esiste o è esistita una non conformità significativa da parte di quest'ultima rispetto al presente accordo. Tale sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente punto, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, un'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo in materia di riservatezza e protezione dei dati e della Convenzione, o la mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo.

6. Ciascuna Autorità competente può denunciare il presente Accordo, o in relazione a una particolare Autorità competente, mediante notifica scritta al Segretariato dell'organo di coordinamento. Salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità competente, la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute in precedenza nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette ai termini della Convenzione.

SEZIONE 8

Segretariato dell'organo di coordinamento

Salvo diversa disposizione dall'Accordo, il Segretariato dell'organo di coordinamento comunicherà a tutte le Autorità competenti tutte le notifiche ricevute ai sensi del presente Accordo e provvederà a dare conoscenza a tutti i firmatari dell'accordo dell'eventuale firma di una nuova Autorità competente.

Redatto in inglese e francese; entrambe le versioni fanno fede.

Menzioni legali e diritti

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