2. Modifiche alle norme

  1. A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun conto con obbligo di comunicazione di detta istituzione:

    1. 1.

      1. a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e se il titolare di conto ha presentato un'autocertificazione valida;

      2. b) nel caso di un'entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizione di residenza, il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizione di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù del quale ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità e se per ciascuna persona oggetto di comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

      3. c) se il conto è un conto congiunto, compreso il numero dei titolari del conto congiunto.

    2. 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un conto preesistente o di un nuovo conto;

    3. 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;

    4. 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

    5. 5. nel caso di un conto di custodia;

      1. a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

      2. b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

    6. 6. nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione;

    7. 6 bis. nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'entità d'investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio; e

    8. 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punto 5) o 6), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

  2. B. Le informazioni scambiate devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

  3. C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un conto preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impone la raccolta da parte della suddetta istituzione. Tuttavia, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui i conti preesistenti sono stati individuati come conti oggetto di comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al conto preesistente in conformità delle procedure AML/KYC nazionali.

  4. D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se i) quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione, o se ii) il diritto nazionale di detta giurisdizione oggetto di comunicazione non contempla la raccolta del NIF rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione.

  5. E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo non sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

  6. F. Fatta salva la parte A, le informazioni oggetto di comunicazione in relazione a [xxxx] sono quelle descritte nella detta parte, ad eccezione degli introiti totali lordi descritti nella parte A, punto 5), lettera b).

  7. G. Fatta salva la parte A, punto 5), lettera b), e a meno che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'attività finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui tali introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale attività finanziaria sono comunicati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

[…]

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti.

[…]

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

[…]

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione

[…]

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC.

[…]

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione tra i nuovi conti di entità.

[…]

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione

[…]

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione

[…]

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare procedure AML/KYC conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

[…]

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari:

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione

In circostanze eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un nuovo conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.

[…]

[…]

5. Per "istituzione di deposito" si intende ogni entità che:

  1. a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

  2. b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica, o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

[…]

6. Per "entità di investimento" si intende ogni entità:

  1. a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

    1. i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di futures su merci quotate;

    2. ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

    3. iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, o denaro, o cripto-attività pertinenti per conto di terzi;

  2. b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità non finanziaria attiva perché tale entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

[…]

7. Il termine "attività finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività pertinenti, società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine "attività finanziaria" non include interessi diretti non debitori su bene immobili.

[…]

9. Il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" indica qualsiasi prodotto che sia:

  1. a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;

  2. b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

  3. c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria:

  4. d) accettato in pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; e

  5. e) in virtù di obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

    Il termine "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "valuta digitale della banca centrale" si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale.

11. Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della banca centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (inclusi i prodotti specificati di moneta elettronica).

12. Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che utilizza un registro distribuito crittograficamente protetto o una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le transazioni.

13. Per "cripto-attività pertinenti" si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale della banca centrale, un prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14. Per "operazione di scambio" si intende qualsiasi:

  1. a) scambio tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie; e

  2. b) scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti.

[…]

1. Per "istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione" si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:

  1. a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda:

    1. i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; o

    2. ii) l'attività di mantenimento di valute digitali della banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

[…]

[…]

2. L'espressione "conto di deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione di deposito istituzione finanziaria nel corso di una normale attività bancaria o simile. Un conto di deposito include anche:

  1. a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

  2. b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

  3. b) un conto che detiene una o più valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

[…]

9. Per "conto preesistente" si intende un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a partire dal [xx/xx/xxxx] o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS modificato - 1 giorno];

10. Per "nuovo conto" si intende un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione aperto dal [xx/xx/xxxx] o successivamente, o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni, a partire dal [data effettiva del CRS modificato];

[…]

17. Per "conto escluso" si intende uno dei seguenti conti:

[…]

  1. e) un conto aperto in relazione a:

[…]

  1. v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

    1. i) il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

    2. ii) gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

    3. iii) il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

    4. iv) eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

    5. v) il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.

  1. e bis) un conto di deposito che rappresenta tutti i prodotti specificati di moneta elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento.

[…]

2. Per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: i) una società di capitali un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali un'entità che è un'entità collegata di una società di capitali un'entità di cui al punto i)...

[…]

[…]

7. Per "servizio di verifica governativo" si intende un processo elettronico messo a disposizione da una giurisdizione oggetto di comunicazione a un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo.

[…]

A. Le modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sono valide dal [data effettiva del CRS modificato].

B. Fatta salva la parte A, a norma della sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e della parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione detenuto da un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione al [data effettiva del CRS-1 modificato] e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di una quota nel capitale di rischio dell'entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Menzioni legali e diritti

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area. Gli estratti delle pubblicazioni possono essere soggetti a clausole di esclusione della responsabilità aggiuntive, illustrate nella versione integrale della pubblicazione disponibile al link fornito.

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