3. Commentario alle norme

1. La presente sezione stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione].

2. La parte A contiene quattro criteri distinti che collegano un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in [giurisdizione]:

  • l'entità o la persona fisica è residente a fini fiscali in [giurisdizione];

  • l'entità a) è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità. Di conseguenza, detto criterio tiene conto delle situazioni in cui un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sceglie la legge di una determinata giurisdizione ai fini della costituzione della propria organizzazione, anche attraverso l'atto costitutivo. Tuttavia, oltre a essere costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione], l'entità deve anche avere personalità giuridica in [giurisdizione] o essere soggetta all'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al proprio reddito. Tale condizione è volta a garantire che l'amministrazione fiscale di [giurisdizione] sia in grado di far rispettare gli obblighi di comunicazione. Ai fini della parte A, punto 2, una dichiarazione di informazioni fiscali è un documento utilizzato per notificare all'amministrazione fiscale una parte o la totalità del reddito dell'entità, ma che non indica necessariamente un relativo obbligo fiscale da parte di tale entità;

  • l'entità è gestita da [giurisdizione]. Tale criterio include i casi in cui un trust (o un'entità che opera in modo funzionalmente simile) che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è gestito da un trustee (o un rappresentante che opera in modo funzionalmente simile) che è residente a fini fiscali in [giurisdizione]. Detto criterio tiene conto della sede di direzione effettiva, nonché di qualsiasi altra sede di direzione dell'entità; o

  • l'entità o la persona fisica ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]. A tal riguardo, qualsiasi succursale è da considerarsi una sede abituale di attività. Tale criterio tiene conto della sede principale e delle altre sedi abituali di attività.

3. La parte B prevede che un'entità abbia anche obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata in [giurisdizione].

4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le informazioni a ciascuna giurisdizione per la quale soddisfa i criteri di cui alle parti A e B, fatte salve le norme di cui alle parti da C a H, al fine di evitare una duplicazione delle comunicazioni. A tal fine, le parti da C a F introducono una gerarchia tra i quattro criteri di cui alla parte A che collegano il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a [giurisdizione]. Tale gerarchia garantisce che gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di [giurisdizione] non si applichino nei casi in cui esiste un collegamento più forte con un'altra giurisdizione.

5. Di conseguenza, la parte C prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e che è collegata a [giurisdizione] sulla base dei criteri di cui alla parte A, punti 2, 3 o 4 (ovvero è costituita od organizzata a norma del diritto di [giurisdizione] e ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità o è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]) non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], se è residente a fini fiscali in una giurisdizione partner e soddisfa detti obblighi in tale giurisdizione.

6. Inoltre, la parte D prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punti 3 o 4 (ovvero è gestita da [giurisdizione] o ha una sede abituale di attività in [giurisdizione]), nella misura in cui ha personalità giuridica o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al suo reddito ed è costituita od organizzata a norma del diritto di tale giurisdizione partner e soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di detta giurisdizione.

7. La parte E prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito da tale giurisdizione.

8. La parte F prevede che un'entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuta a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetta a norma della parte A, punto 4 (ovvero la sua sede abituale di attività è in [giurisdizione]), nella misura in cui detti obblighi sono espletati in una giurisdizione partner, dove il singolo prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è residente a fini fiscali.

9. La parte G prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], nella misura in cui detti obblighi siano espletati in una giurisdizione partner in virtù dell'effettuazione delle operazioni pertinenti per gli utenti di cripto-attività attraverso una succursale in tale giurisdizione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che mantiene una o più succursali soddisfa gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione rispetto a un utente di cripto-attività, se una qualsiasi delle sue succursali in [giurisdizione] o in una giurisdizione partner soddisfa detti obblighi.

10. Infine, la parte H prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 1, 2, 3 o 4, nella misura in cui ha presentato una notifica a [giurisdizione] in un formato specificato da [giurisdizione] a conferma che detti obblighi sono espletati da tale prestatore conformemente alle norme di una giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a cui è soggetto in [giurisdizione].

11. La parte H si applica solo ai casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione in due o più giurisdizioni. Ad esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che è residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni, può avvalersi della parte H per selezionare una delle due giurisdizioni di residenza fiscale in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione. Analogamente, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ha una sede abituale di attività in due o più giurisdizioni può avvalersi della parte H per selezionare una di queste giurisdizioni in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione; tuttavia, tale disposizione non può essere invocata, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è collegato a una giurisdizione a norma della parte A, punti 1, 2 o 3.

1. Nella sezione II sono descritti gli obblighi generali in materia di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nella parte A sono specificate le informazioni da comunicare, quale regola generale, in relazione agli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo e soggette alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, mentre le parti B e C prevedono eccezioni in relazione al NIF e al luogo di nascita. Nelle parti D ed E sono contenute le norme di valutazione e di conversione valutaria. Nella parte F si precisa l'obbligo di identificare la moneta fiduciaria in cui è comunicato l'importo di un'operazione pertinente. Nella parte G è indicata la tempistica della comunicazione da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

2. La giurisdizione o le giurisdizioni di residenza che devono essere comunicate in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono le giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, le giurisdizioni di residenza da comunicare sono tutte le giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per tale persona.

3. Il NIF da comunicare è il NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa (e non dalla sua giurisdizione di origine). Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, il NIF da comunicare è il NIF della persona oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal riguardo, il termine "NIF" comprende un equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale.

4. La parte A, punto 2, prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi il proprio nome, indirizzo ed eventuale numero di identificazione. L'identificazione delle informazioni relative a tale prestatore ha lo scopo di individuare la fonte delle informazioni comunicate e successivamente scambiate, al fine di consentire alla giurisdizione che fornisce tali informazioni, ad esempio, di investigare un errore che potrebbe aver portato alla comunicazione di informazioni errate o incomplete. Per "numero di identificazione" di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si intende uno dei seguenti tipi di numeri che gli è stato assegnato ai fini dell'identificazione: il NIF o, in sua assenza, il codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società o l'identificativo internazionale dell'entità giuridica (codice LEI). Se al prestatore non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere comunicati solo il nome e l'indirizzo dello stesso.

5. Nella parte A, punto 3, sono indicati gli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere finanziario applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in base ai quali tali prestatori devono comunicare determinate informazioni in relazione alle operazioni pertinenti effettuate per ciascun anno civile o altro periodo di riferimento adeguato e in relazione a ogni utente oggetto di comunicazione. A tal riguardo, nella parte A, punto 3, sono riportate le informazioni da comunicare, mentre nelle parti D ed E sono contenute le norme di valutazione e di conversione valutaria applicabili.

6. In base alle diverse categorie di operazioni pertinenti, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono, per ciascun tipo di cripto-attività pertinente, fornire informazioni in merito a quanto segue:

  • il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente a norma della parte A, punto 3, lettera a);

  • acquisizioni e cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere b) e c);

  • acquisizioni e cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere d) ed e);

  • operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera f); e

  • altri trasferimenti di cripto-attività pertinenti all'utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g), h) e i).

7. I trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso, comunicati a norma della parte A, punto 3, lettere g), h) e i) comprendono le acquisizioni e le cessioni in relazione alle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è effettivamente a conoscenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono acquisizioni o cessioni (ad esempio, un trasferimento di cripto-attività da parte di un utente al suo portafoglio privato o al suo conto presso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione).

8. Le norme di valutazione applicabili variano a seconda delle categorie di comunicazione. Nel caso di operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria a norma della parte A, punto 3, lettere b) e c), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono comunicare l'importo versato o ricevuto dall'utente oggetto di comunicazione al netto dei costi di operazione. Nella parte D si stabilisce che tali importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati o ricevuti. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

9. Per quanto riguarda le operazioni da cripto-attività a cripto-attività a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e), le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera f), altri trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettere g) e h), nonché la comunicazione dei trasferimenti verso portafogli che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sa essere associati a prestatori di servizi per le attività virtuali o a istituzioni finanziarie (nel senso in cui tali termini sono definiti nelle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale aggiornate nel giugno 2019 relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali) di cui alla parte A, punto 3, lettera i), in considerazione dell'assenza di un corrispettivo (noto), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite e cedute o trasferite al netto dei costi di operazione. La parte E prevede che tali importi siano determinati e comunicati in una moneta fiduciaria e valutati al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ai fini delle parti D ed E, una giurisdizione può richiedere la comunicazione in una determinata moneta fiduciaria, ad esempio la valuta locale.

10. Per tutte le categorie di comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettere da b) a i), le norme richiedono l'aggregazione, ossia la somma, di tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite e valutate a norma delle parti D ed E. Ad esempio, se le unità di una cripto-attività pertinente possono essere reciprocamente sostituite da unità corrispondenti della stessa cripto-attività, tali unità dovrebbero essere considerate tutte lo stesso tipo di cripto-attività pertinente ai fini dell'aggregazione. Se, tuttavia, una cripto-attività pertinente non è fungibile e diverse variazioni della stessa non hanno lo stesso valore tra le unità fisse, ciascuna unità dovrebbe essere considerata un tipo distinto di cripto-attività pertinente.

11. Le informazioni di cui alla parte A, punto 3, lettere da b) a i) devono essere comunicate per tipo di cripto-attività pertinente. A tal riguardo, a norma della parte A, punto 3, lettera a), occorre comunicare il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente, anziché il "ticker" o il simbolo abbreviato di una cripto-attività pertinente utilizzata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per identificarne un tipo specifico.

12. La parte A, punto 3, lettera b), prevede che, nel caso di acquisizioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichino l'importo aggregato versato al netto dei costi di operazione dall'utente oggetto di comunicazione per ciascun tipo di cripto-attività pertinente acquisita da tale utente.

13. Per acquisizione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in cui l'utente oggetto di comunicazione acquisisce una cripto-attività pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia acquisita da un venditore terzo o dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

14. Nel caso di cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, la parte A, punto 3, lettera c), prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi l'importo aggregato ricevuto in moneta fiduciaria al netto dei costi di operazione per ciascuna cripto-attività pertinente ceduta dall'utente oggetto di comunicazione.

15. Per cessione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in cui l'utente oggetto di comunicazione cede una cripto-attività pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia trasferita a un acquirente terzo o allo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

16. Sussistono casi in cui un utente oggetto di comunicazione acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo in moneta fiduciaria sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso l'utente oggetto di comunicazione, senza essere effettivamente a conoscenza della componente in moneta fiduciaria dell'operazione. Tali operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati all'utente oggetto di comunicazione o da parte dello stesso a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g) e h).

17. Un'operazione da cripto-attività a cripto-attività effettuata da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sarà soggetta a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e). A tal riguardo, la parte A, punto 3, lettera d), prevede che, in caso di acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore sia tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite al netto dei costi di operazione. Analogamente, la parte A, punto 3, lettera e), stabilisce che, in caso di cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore è tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti cedute al netto dei costi di operazione.

18. A titolo esemplificativo, in relazione a uno scambio della cripto-attività pertinente A con la cripto-attività pertinente B, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a comunicare sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A, ossia la cripto-attività pertinente ceduta a norma della parte A, punto 3, lettera e), sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B, ossia la cripto-attività pertinente acquisita a norma della parte A, punto 3, lettera d), valutati al momento dell'operazione pertinente ed entrambi al netto dei costi di operazione.

19. Tutte le operazioni da cripto-attività a cripto-attività effettuate dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggette a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e). Come per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria, possono sussistere casi in cui un utente oggetto di comunicazione effettua una operazione da cripto-attività a cripto-attività, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta, senza essere effettivamente a conoscenza dell'altra componente dell'operazione. A seconda della parte dell'operazione di cui il prestatore è effettivamente a conoscenza, dette operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati da o da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, rispettivamente lettere g) e h).

20. Esempio: un utente oggetto di comunicazione acquisisce la cripto-attività pertinente D in cambio della cripto-attività pertinente C. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettua il trasferimento della cripto-attività pertinente C al portafoglio del venditore della cripto-attività pertinente D. In cambio, il venditore della cripto-attività pertinente D trasferisce la stessa direttamente a un portafoglio "freddo" controllato dall'utente oggetto di comunicazione. A meno che non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo, ossia del trasferimento della cripto-attività pertinente D, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare l'operazione come trasferimento della cripto-attività pertinente C da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera h).

21. A norma della parte A, punto 3, lettera f), le informazioni aggregate sui trasferimenti che costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione devono essere indicate come categoria distinta nell'ambito delle operazioni pertinenti. In relazione a dette operazioni, il cliente dell'esercente, per il quale o per conto del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fornisce un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, deve essere considerato utente di cripto-attività (fatte salve le condizioni specificate nella relativa definizione) e quindi utente oggetto di comunicazione, in aggiunta all'esercente. Le informazioni aggregate relative a dette operazioni effettuate dal cliente dell'esercente non devono essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettera h). Le informazioni aggregate relative ai trasferimenti che non costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione unicamente in virtù del fatto che non soddisfano la soglia de minimis dovrebbero essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alla parte A, punto 3, lettere g) e h). I seguenti esempi illustrano l'applicazione della parte A, punto 3, lettere f) e g).

22. Esempio 1: (operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione): al fine di facilitare l'uso delle cripto-attività da parte dei clienti per l'acquisto di beni, un esercente ha stipulato un accordo, con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, concernente le procedure di pagamento nei confronti dell'esercente effettuati in cripto-attività dai clienti dello stesso. Detto prestatore non intrattiene un rapporto separato con i clienti dell'esercente.

Il cliente effettua un pagamento in cripto-attività pertinenti per beni acquisiti dall'esercente per un valore superiore a 50 000 USD. Tale operazione è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e comunicare il pagamento in cripto-attività pertinenti come specificato nella parte A, punto 3, lettera f) (operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio. Detto prestatore dovrebbe anche considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della parte A, punto 3, lettera g).

23. Esempio 2: (operazione che non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in virtù della soglia de minimis): il cliente effettua un'altra operazione con l'esercente, identica a quella descritta nell'esempio 1, ma con un importo inferiore a 50 000 USD. L'operazione non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Detto prestatore dovrebbe quindi considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della parte A, punto 3, lettera g).

24. Le parti A, punto 3, lettere g) e h) prevedono che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichino il valore equo di mercato di altri trasferimenti inviati, rispettivamente, a un utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso. Inoltre, detto prestatore dovrebbe suddividere il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione durante il periodo di riferimento per tipo di trasferimento sottostante, laddove tale tipo sia noto al prestatore. Ad esempio, se è a conoscenza del fatto che i trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione sono dovuti a un airdrop risultante da un hard fork, a un airdrop per motivi diversi da un hard fork, a un reddito derivato dallo staking, all'erogazione, al rimborso o al correlativo rendimento di un prestito o a uno scambio di beni o servizi, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per ciascun tipo di trasferimento.

25. La parte A, punto 3, lettera i), prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichi, per tipo di cripto-attività pertinente, il numero aggregato di unità, nonché il valore equo di mercato aggregato, in moneta fiduciaria, dei trasferimenti che effettua per conto di un utente oggetto di comunicazione a tutti gli indirizzi di portafogli (compresi altri identificatori equivalenti utilizzati per descrivere la destinazione di un trasferimento) che non sono notoriamente associati a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il numero aggregato di unità o il valore equo di mercato aggregato dei trasferimenti a norma della parte A, punto 3, lettera i), nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che l'indirizzo del portafoglio a cui è trasferita la cripto-attività pertinente è associato a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI.

26. Tale norma non impone la comunicazione degli indirizzi dei portafogli associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Tuttavia, a norma della parte D, punto 3, della sezione III e per garantire che le informazioni necessarie siano disponibili per le amministrazioni fiscali nel contesto delle richieste di follow-up, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a raccogliere e conservare nell'ambito dei propri registri, per un periodo non inferiore a cinque anni, tutti gli indirizzi di portafogli esterni (compresi altri identificatori equivalenti) associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti che sono soggetti a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera i).

27. Le informazioni da comunicare, a norma della parte A, punti 1 e 3, devono essere quelle relative alla fine dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato. Nel determinare cosa si intende per "periodo di riferimento adeguato", occorre ricorrere al significato che il termine assume in quel determinato momento in base alle norme di comunicazione di ciascuna giurisdizione.

28. La parte B contiene un'eccezione in base alla quale non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se:

  • il NIF non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente; o

  • il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.

29. Il NIF non è considerato rilasciato da una giurisdizione oggetto di comunicazione i) quando la giurisdizione non rilascia il NIF né, in sua assenza, un equivalente funzionale o ii) quando la giurisdizione non ha rilasciato il NIF per una determinata persona fisica o entità. Di conseguenza, non è richiesta la comunicazione del NIF per una persona oggetto di comunicazione residente in tale giurisdizione oggetto di comunicazione o per la quale non è stato rilasciato il NIF. Tuttavia, qualora una giurisdizione oggetto di comunicazione inizi a rilasciare NIF e rilasci il NIF a una determinata persona oggetto di comunicazione, l'eccezione contenuta nella parte B non si applica più e il NIF di detta persona dovrebbe essere comunicato se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione che contiene tale NIF o quest'ultimo è ottenuto in altro modo.

30. L'eccezione descritta nel punto ii) della parte B si concentra sul diritto interno della giurisdizione della persona oggetto di comunicazione. Laddove una giurisdizione oggetto di comunicazione abbia rilasciato il NIF a una persona oggetto di comunicazione e l'acquisizione dello stesso non possa essere richiesta a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione (in quanto, ad esempio, in virtù di detto diritto la fornitura del NIF da parte di un contribuente è su base volontaria), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a ottenere e a comunicare il NIF. Tuttavia, a tale prestatore non è impedito di chiedere e di acquisire il NIF della persona oggetto di comunicazione ai fini della comunicazione, se quest'ultima sceglie di fornirlo. In questo caso, il prestatore è tenuto a comunicare il NIF. A livello pratico, sono poche le giurisdizioni in cui si presenta tale situazione (ad esempio, l'Australia).

31. Le giurisdizioni sono tenute a fornire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione informazioni in merito al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione.

32. La parte C contiene un'eccezione per quanto riguarda l'informazione relativa al luogo di nascita, che non deve essere comunicata, a meno che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerla e a comunicarla a norma del diritto nazionale e tale informazione sia disponibile nei dati rintracciabili elettronicamente conservati da tale prestatore. Pertanto, il luogo di nascita della persona oggetto di comunicazione deve essere comunicato se sussistono due condizioni:

  • il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è altrimenti tenuto ad acquisire il luogo di nascita e a comunicarlo a norma del diritto nazionale; e

  • il luogo di nascita è disponibile nelle informazioni rintracciabili elettronicamente conservate da tale prestatore.

33. La parte D stabilisce che, ai fini della parte A, punto 3, lettere b) e c), gli importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ad esempio, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può applicare il tasso o i tassi di cambio a contanti al momento dell'operazione o delle operazioni per convertire tali importi in un'unica moneta fiduciaria determinata da tale prestatore. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

34. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere b) e c), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D.

35. Ai fini della parte A, punto 3, lettere d) ed e), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità ragionevoli e applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. A tal riguardo, detto prestatore può avvalersi delle coppie di valute da cripto-attività a moneta fiduciaria applicabili che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato di entrambe le cripto-attività pertinenti. Ad esempio, in relazione a una cessione della cripto-attività pertinente A a fronte della cripto-attività pertinente B, il prestatore, nel momento in cui l'operazione è eseguita, può: i) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente A in moneta fiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A ceduta ai fini della comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera e); ed ii) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente B in moneta fiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B acquisita ai fini della comunicazione di cui alla parte A, punto 3, lettera d).

36. Può accadere che una cripto-attività pertinente difficile da valutare sia scambiata con una cripto-attività pertinente facilmente valutabile. In questi casi, al fine di stabilire il valore in moneta fiduciaria della cripto-attività pertinente di difficile valutazione, è opportuno fare riferimento alla valutazione in moneta fiduciaria della cripto-attività pertinente a fronte della quale è scambiata la cripto-attività pertinente di difficile valutazione. L'esempio che segue illustra tale approccio.

  • Esempio: un utente di cripto-attività si avvale di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per cedere la cripto-attività pertinente A a fronte dell'acquisizione della cripto-attività pertinente B. La cripto-attività pertinente A ha un valore equivalente in moneta fiduciaria facilmente ottenibile e tale prestatore può effettuare una conversione implicita per determinare il valore equo di mercato della cessione della cripto-attività pertinente A. Tuttavia, la cripto-attività pertinente B è una cripto-attività introdotta di recente e il prestatore non è in grado di determinare un valore equo di mercato equivalente, dal momento che non è disponibile un importo di conversione in moneta fiduciaria. In questo caso, al fine di determinare il valore attribuibile all'acquisizione della cripto-attività pertinente B da parte dell'utente di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente attribuendogli il medesimo importo in moneta fiduciaria applicato alla cripto-attività pertinente A.

37. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere d) ed e), il prestatore di servizi per le cripto-attività deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione convertite a norma della parte D.

38. Ai fini della parte A, punto 3, lettere f), g), h) e i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica valuta, utilizzando un'adeguata metodologia di valutazione che tenga conto dei dati esistenti al momento di ciascuna operazione pertinente e che sia applicata in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nell'eseguire tale valutazione, detto prestatore può utilizzare come riferimento i valori delle coppie di valute formate dalla cripto-attività pertinente e dalla moneta fiduciaria che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente al momento del trasferimento. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo. L'esempio che segue illustra tale approccio.

  • Esempio: un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione gestisce una piattaforma di negoziazione e facilita anche i trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Tale prestatore effettua un trasferimento della cripto-attività pertinente A per l'utente di cripto-attività A. Detta cripto-attività è anche regolarmente scambiata con moneta fiduciaria sulla piattaforma di negoziazione del prestatore. Il prestatore può basarsi su tali dati di negoziazione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A al momento del trasferimento.

39. Nel caso in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che effettua il trasferimento non disponga di un valore di riferimento applicabile alle coppie di valute formate dalla cripto-attività pertinente e dalla moneta fiduciaria, si dovrà avvalere dei metodi di valutazione seguenti:

  • in primo luogo, occorre utilizzare i valori contabili interni che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione mantiene in relazione alla cripto-attività pertinente;

  • se non è disponibile un valore contabile, è necessario utilizzare un valore fornito da imprese o siti web terzi, se si ritiene che la relativa metodologia di valutazione fornisca un indicatore affidabile del valore, che aggregano i prezzi correnti delle cripto-attività pertinenti;

  • se nessuna delle due soluzioni è disponibile, si deve ricorrere alla valutazione più recente della cripto-attività pertinente da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione; e

  • se non è ancora possibile attribuire un valore, come misura di ultima istanza, si può applicare una stima ragionevole.

40. In relazione a ciascuna cripto-attività pertinente per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha applicato una metodologia alternativa di valutazione di cui al punto 39, occorre indicare tale metodologia utilizzando il relativo elemento nello schema XML pertinente.

41. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettere f), g), h) e i), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D.

42. La parte G stabilisce il termine entro il quale le informazioni di cui alla parte A devono essere comunicate. Sebbene la scelta della data entro la quale le informazioni debbano essere comunicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia una decisione della giurisdizione che attua le norme, si prevede che tale data consenta alla giurisdizione di scambiare le informazioni entro i termini specificati nell'accordo con l'autorità competente.

1. La sezione III contiene le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione. Tali obblighi sono suddivisi in quattro parti:

  • nella parte A sono stabilite le procedure per i singoli utenti di cripto-attività;

  • nella parte B sono indicate le procedure per le entità utenti di cripto-attività;

  • nella parte C sono specificati i requisiti per la validità delle autocertificazioni dei singoli utenti di cripto-attività, delle persone oggetto di comunicazione e delle entità utenti di cripto-attività; e

  • nella parte D sono fissati gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale.

2. La parte A stabilisce che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione e confermarne la ragionevolezza in relazione ai suoi singoli utenti di cripto-attività.

3. La parte A, punto 1, specifica che, al momento dell'instaurazione di un rapporto con l'utente, che può consistere anche in un'operazione una tantum, tale prestatore deve:

  • ottenere un'autocertificazione che gli consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dei singoli utenti di cripto-attività; e

  • confermare la ragionevolezza di detta autocertificazione sulla base delle informazioni che ha ottenuto in relazione all'instaurazione di un rapporto con l'utente. Queste informazioni includono le informazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha raccolto nell'ambito delle procedure AML/KYC.

4. Per quanto riguarda i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, la parte A, punto 1, chiarisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono ottenere un'autocertificazione valida e confermarne la ragionevolezza al più tardi 12 mesi dopo l'introduzione della relativa normativa da parte della giurisdizione.

5. L'autocertificazione ottenuta a norma della parte A, punto 1, deve consentire di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dei singoli utenti di cripto-attività. Si veda il Commentario alla sezione III, parte C, punto 1, riguardo alle ulteriori informazioni che i singoli utenti di cripto-attività devono indicare obbligatoriamente nelle relative autocertificazioni. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni in base alle quali una persona deve essere considerata "residente" a fini fiscali. Esse prevedono i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nell'ambito della normativa fiscale nazionale, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta), nonché i casi in cui una persona è considerata, in base alla normativa fiscale di una giurisdizione, residente in tale giurisdizione (ad esempio, diplomatici o altre persone al servizio del governo). In genere, una persona fisica ha la propria residenza in una sola giurisdizione, tuttavia, a fini fiscali, può essere residente in due o più giurisdizioni. In tali circostanze, si prevede che tutte le giurisdizioni di residenza siano dichiarate in un'autocertificazione e che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione consideri il singolo utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

6. Le giurisdizioni oggetto di comunicazione dovrebbero aiutare i contribuenti a determinare la loro residenza o le loro residenze a fini fiscali e a ricevere informazioni al riguardo. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso i vari canali di servizio utilizzati per fornire informazioni o indicazioni ai contribuenti in merito all'applicazione della normativa fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitare la diffusione di tali informazioni.

7. La parte A, punto 1, specifica che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione.

8. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia confermato la "ragionevolezza" di un'autocertificazione se, nel corso dell'instaurazione di un rapporto con un singolo utente di cripto-attività e dopo aver esaminato le informazioni ottenute nell'ambito dello stesso (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), non è a conoscenza o non ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Non è previsto che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettuino un'analisi giuridica indipendente della normativa fiscale pertinente per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.

9. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione del criterio di "ragionevolezza".

  • Esempio 1: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dal singolo utente di cripto-attività. La giurisdizione dell'indirizzo di residenza contenuta nell'autocertificazione non coincide con quella indicata nella documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, non soddisfa il criterio di ragionevolezza.

  • Esempio 2: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dal singolo utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non si trova nella giurisdizione in cui il singolo utente di cripto-attività dichiara di essere residente a fini fiscali. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione non soddisfa il criterio di ragionevolezza.

10. Nel caso di un'autocertificazione che non soddisfa il criterio di ragionevolezza, si prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (e conservi una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti nei confronti del singolo utente di cripto-attività. Un esempio di "spiegazione ragionevole" è una dichiarazione da parte della persona fisica che attesti che 1) è uno studente presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 2) è un insegnante, un tirocinante o uno stagista presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente o un partecipante a un programma di scambio educativo o culturale ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 3) è una persona fisica straniera assegnata a una rappresentanza diplomatica o a una posizione in un consolato o in un'ambasciata nella giurisdizione pertinente; o 4) è un lavoratore frontaliero o un dipendente che lavora su un camion o un treno che viaggia tra diverse giurisdizioni. Il seguente esempio illustra l'applicazione di questo punto: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione per il singolo utente di cripto-attività. La giurisdizione di residenza a fini fiscali contenuta nell'autocertificazione non coincide con l'indirizzo di residenza contenuto nella documentazione acquisita ai sensi delle procedure AML/KYC. Il singolo utente di cripto-attività spiega di essere un diplomatico di una determinata giurisdizione e di essere, di conseguenza, residente in tale giurisdizione; presenta inoltre il suo passaporto diplomatico. Poiché il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha ottenuto una spiegazione ragionevole e la documentazione a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione, essa soddisfa il criterio di ragionevolezza.

11. La parte A, punto 2, specifica che, se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originaria è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originaria e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e una documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria.

12. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se la sua conoscenza dei fatti o delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione o in altra documentazione è tale che una persona ragionevolmente prudente nella sua stessa posizione metterebbe in dubbio quanto in essa dichiarato. Inoltre, si considera che detto prestatore abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se vi sono informazioni nella documentazione o nei fascicoli in suo possesso che non coincidono con la dichiarazione resa dalla persona riguardo al suo status.

13. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione fornita da una persona è inesatta o inaffidabile se risulta incompleta rispetto a qualsiasi elemento rilevante ai fini di quanto dichiarato dalla persona, se contiene informazioni incompatibili con dette dichiarazioni o se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è in possesso di altre informazioni che non sono compatibili con tali dichiarazioni. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che si avvale di un prestatore di servizi per la verifica e il mantenimento di un'autocertificazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza dei fatti di cui è a conoscenza il prestatore di servizi.

14. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi della documentazione fornita se questa non consente di determinare in modo adeguato l'identità della persona che la presenta. Ad esempio, la documentazione non è affidabile se viene fornita personalmente da una persona fisica e la fotografia o la firma sulla documentazione non corrispondono all'aspetto o alla firma della persona che presenta il documento. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi della documentazione, se questa contiene informazioni che non sono compatibili con la dichiarazione del soggetto in merito al suo status, se tale prestatore dispone di altre informazioni discordarti al riguardo o se la documentazione manca di informazioni necessarie per stabilire detto status.

15. Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi profilo associato a tale singolo utente se detta modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status dello stesso. A tal fine, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe determinare se le nuove informazioni acquisite rispetto al profilo del singolo utente di cripto-attività in connessione con la più recente documentazione raccolta in conformità con le procedure AML/KYC o altri obblighi normativi includono nuovi elementi che costituiscono un cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze che incide sull'autocertificazione fornita al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione farà decadere la validità delle informazioni dell'autocertificazione, che non saranno quindi più affidabili fino al loro aggiornamento.

16. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, a norma della parte A, punto 2, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve ottenere i) un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza fiscale o le residenze fiscali del singolo utente di cripto-attività oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria (e conservare una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione). Pertanto, tale prestatore dovrebbe istituire procedure volte ad assicurare che qualsiasi modifica che costituisca un cambiamento di circostanze sia da questi identificata. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe altresì informare chiunque fornisca un'autocertificazione del suo obbligo di notificare un tale cambiamento di circostanze al prestatore stesso.

17. L'autocertificazione non è più valida alla data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in possesso dell'autocertificazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze che incidono sulla correttezza dell'autocertificazione sono cambiate. Tuttavia, tale prestatore può scegliere di considerare una persona come se avesse lo stesso status che aveva prima del cambiamento di circostanze fino a 90 giorni di calendario dalla data in cui l'autocertificazione è diventata invalida a causa del cambiamento di circostanze, dalla data in cui la validità dell'autocertificazione è confermata o dalla data in cui è ottenuta una nuova autocertificazione, a seconda di quale data sia anteriore. Se non può ottenere una conferma della validità dell'autocertificazione originaria o un'autocertificazione valida durante tale periodo di 90 giorni, il prestatore deve considerare il singolo utente di cripto-attività come se fosse residente nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui tale singolo utente ha dichiarato di essere residente nell'autocertificazione originaria e nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui è possibile che lo stesso sia residente a seguito del cambiamento di circostanze. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione senza dover indagare su eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero influire sulla validità della dichiarazione, a meno che non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze sono cambiate. Ad esempio, se ottiene informazioni nell'ambito delle relative procedure AML/KYC o di altri obblighi normativi che indicano che le informazioni contenute nell'autocertificazione sono inesatte o inaffidabili, tale prestatore deve aggiornare l'autocertificazione in relazione alle informazioni identificate, prima che questa possa essere considerata attendibile.

18. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può conservare un originale, una copia certificata o una fotocopia (compresi microschede, scansioni elettroniche o mezzi simili di archiviazione elettronica) o una copia elettronica dell'autocertificazione. L'autocertificazione (compreso l'originale) può esistere anche solo in formato elettronico.

19. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può considerare valida un'autocertificazione, nonostante essa contenga un errore irrilevante, se tale prestatore dispone di una documentazione sufficiente a integrare le informazioni mancanti nell'autocertificazione a causa dell'errore. In tal caso, la documentazione utilizzata per correggere tale errore deve essere conclusiva. Ad esempio, un'autocertificazione in cui il singolo utente di cripto-attività che presenta il modulo abbrevia la giurisdizione di residenza può essere considerata valida, nonostante l'abbreviazione, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dispone di un documento d'identità della persona rilasciato dall'autorità governativa di una giurisdizione che corrisponde ragionevolmente all'abbreviazione. D'altra parte, un'abbreviazione della giurisdizione di residenza che non corrisponde ragionevolmente a quella indicata sul passaporto della persona non è un errore irrilevante, così come non lo sono né la mancata indicazione della giurisdizione di residenza né la presenza, in un'autocertificazione, di informazioni che contraddicono altre informazioni riportate nell'autocertificazione o nei fascicoli del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

20. Nella parte B sono indicate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività. Tali procedure impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di determinare:

  • se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione; e

  • se l'entità utente di cripto-attività ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che questa non sia una persona esclusa o un'entità attiva.

21. Per quanto riguarda i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, la parte B, punto 1, lettera a) chiarisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono ottenere un'autocertificazione valida e confermarne la ragionevolezza al più tardi 12 mesi dopo l'introduzione di tali norme da parte della giurisdizione.

22. La parte B, punto 1, contiene la procedura di verifica per determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, la parte B, punto 1, lettera a), prevede che, al momento di stabilire un rapporto con tale entità o per quanto riguarda le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'introduzione delle norme, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

  • ottenga un'autocertificazione che permetta a detto prestatore di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività; e

  • confermi la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che ha ottenuto in relazione all'instaurazione del rapporto con l'entità utente di cripto-attività, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può riferirsi alla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.

23. Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, la parte B, punto 1, lettera b), stabilisce che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che essa sia una persona esclusa. Tali informazioni comprendono quelle ottenute ai fini del completamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma dello standard comune di comunicazione di informazioni.

24. Le informazioni "pubblicamente disponibili" comprendono le informazioni pubblicate da un ente pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) di una giurisdizione, come le informazioni contenute in un elenco pubblicato da un'amministrazione fiscale, le informazioni riportate in un registro pubblicamente accessibile gestito o autorizzato da un ente pubblico autorizzato di una giurisdizione o le informazioni divulgate su un mercato dei valori mobiliari regolamentato. A tal riguardo, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe conservare un'annotazione del tipo di informazioni verificate e della data in cui la verifica è avvenuta.

25. Nel determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può seguire le procedure di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), nell'ordine più appropriato alle circostanze. Ciò consentirebbe a tale prestatore, ad esempio, di determinare, a norma della parte B, punto 1, lettera b), che un'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa e, quindi, non è un utente oggetto di comunicazione.

26. L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività. Le leggi nazionali delle varie giurisdizioni stabiliscono le condizioni alle quali un'entità deve essere considerata "residente" a fini fiscali. Esse contemplano i vari criteri di collegamento con una giurisdizione che, nell'ambito della normativa fiscale nazionale, costituiscono la base per una tassazione comprensiva (assoggettamento illimitato ad imposta). In generale, un'entità sarà residente a fini fiscali in una giurisdizione se, in base alle leggi della stessa, versa o dovrebbe versare le imposte in detta giurisdizione in considerazione della propria sede di direzione o di costituzione o di qualsiasi altro criterio di natura simile, e non solo in relazione a fonti ubicate in tale giurisdizione. Se un'entità è assoggettata all'imposta in quanto residente in più di una giurisdizione, tutte le giurisdizioni di residenza devono essere dichiarate in un'autocertificazione e il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a considerare l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

27. Le giurisdizioni oggetto di comunicazione dovrebbero aiutare i contribuenti a determinare la loro residenza o le loro residenze a fini fiscali e a ricevere informazioni al riguardo. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso i vari canali di servizio utilizzati per fornire informazioni o indicazioni ai contribuenti in merito all'applicazione della normativa fiscale. L'OCSE si adopererà per facilitare la diffusione di tali informazioni.

28. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o, per delega, sull'indirizzo della sede principale di tale entità per determinarne la residenza. Le entità che sono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale e le entità residenti in una giurisdizione in cui non è previsto alcun regime di imposizione sul reddito delle società sono esempi di casi in cui un'entità utente di cripto-attività non ha residenza a fini fiscali.

29. Una volta ottenuta un'autocertificazione che gli consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni acquisite in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

30. Si ritiene che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia confermato la "ragionevolezza" di un'autocertificazione se, nel corso dell'instaurazione di un rapporto con l'entità utente di cripto-attività e dopo aver esaminato le informazioni ottenute nell'ambito della stessa (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), non è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Non è previsto che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettuino un'analisi giuridica indipendente della normativa fiscale pertinente per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.

31. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione del criterio di "ragionevolezza".

  • Esempio 1: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non coincide con quello indicato nella documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, non soddisfa il criterio di ragionevolezza.

  • Esempio 2: al momento dell'instaurazione del rapporto, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. La documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC indica solo il luogo di costituzione di tale entità. Nell'autocertificazione, quest'ultima dichiara di essere residente a fini fiscali in una giurisdizione diversa da quella di costituzione. L'entità spiega al prestatore che, ai sensi della normativa fiscale pertinente, la sua residenza fiscale è determinata in riferimento alla sede di direzione effettiva e che la giurisdizione in cui tale sede è situata differisce dalla giurisdizione in cui l'entità è stata costituita. Pertanto, poiché esiste una spiegazione ragionevole delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione non è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, soddisfa il criterio di ragionevolezza.

32. Nel caso di un'autocertificazione che non soddisfa il criterio di ragionevolezza, si prevede che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottenga i) un'autocertificazione valida oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (e conservi una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti all'entità utente di cripto-attività. Ulteriori orientamenti al riguardo sono contenuti nel Commentario alla sezione III, parte A.

33. La parte B, punto 2, contiene la procedura di verifica per determinare se un'entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, è detenuta da una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non si determini che tale entità è un'entità attiva. Detta determinazione dovrebbe essere effettuata sulla base di un'autocertificazione, la cui ragionevolezza andrebbe confermata avvalendosi di qualsiasi informazione pertinente a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nel caso in cui non determini che l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B, punto 2, lettere a) e b), nell'ordine più appropriato alle circostanze. L'obiettivo di tali procedure è di:

  • determinare le persone che esercitano il controllo sull'entità utente di cripto-attività; e

  • determinare se le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività sono persone oggetto di comunicazione.

34. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo di un'entità utente di cripto-attività, la parte B, punto 2, lettera a), prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possa considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività), tale prestatore deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

35. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve, a norma della parte B, punto 2, lettera b), avvalersi di un'autocertificazione fornita dall'entità utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

36. La parte B, punto 3, specifica che se, in qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze rispetto a un'entità utente di cripto-attività o alla persona o alle persone che esercitano il controllo sulla stessa a motivo del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata a tale entità o tali persone che esercitano il controllo è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve determinare nuovamente il loro status. A tal fine, si dovranno applicare le procedure descritte nei punti da 15 a 18 del Commentario alla sezione III.

37. La parte C stabilisce i requisiti per l'ottenimento di autocertificazioni valide in relazione ai singoli utenti di cripto-attività e alle entità utenti di cripto-attività, nonché alle persone che esercitano il controllo.

38. Per autocertificazione di cui alla parte C, punto 1, si intende una certificazione del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo che attesti il rispettivo status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per adempiere ai suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio al fine di determinare se il singolo utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. L'autocertificazione è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

  1. a) nome e cognome;

  2. b) indirizzo di residenza;

  3. c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;

  4. d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e

  5. e) data di nascita.

39. L'autocertificazione può essere precompilata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione così da includere le informazioni del singolo utente di cripto-attività e della persona che esercita il controllo, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, tale prestatore può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione al singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa degli Stati Uniti sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 1.

40. Se il singolo utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'autocertificazione deve includere il NIF di tali soggetti in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, fatto salvo quanto disposto alla parte C, punto 3.

41. L'autocertificazione può essere fornita in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Se l'autocertificazione è fornita per via elettronica, il sistema elettronico deve garantire che le informazioni ricevute corrispondano a quelle inviate e deve documentare tutti gli accessi dell'utente ai fini della presentazione, del rinnovo o della modifica di tale autocertificazione. Inoltre, la progettazione e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le procedure di accesso, devono garantire che la persona che accede al sistema e fornisce l'autocertificazione sia la persona indicata nella stessa e che detta persona possa fornire su richiesta una copia cartacea di tutte le autocertificazioni fornite elettronicamente.

42. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo in virtù del diritto nazionale.

43. La parte C, punto 3, specifica che, nonostante occorra soddisfare i requisiti di cui alla parte C, punti 1 e 2, per l'acquisizione del NIF in relazione agli utenti oggetto di comunicazione e alle persone che esercitano il controllo delle entità utenti di cripto-attività che sono persone oggetto di comunicazione, non sussiste l'obbligo di ottenere il NIF se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa.

44. Per autocertificazione si intende una certificazione dell'entità utente di cripto-attività che attesti il suo status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per adempiere ai suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. L'autocertificazione è valida solo se è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:

  1. a) denominazione legale;

  2. b) indirizzo;

  3. c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali; e

  4. d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e

  5. e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e

  6. f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

45. L'autocertificazione può essere precompilata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione così da includere le informazioni dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, tale prestatore può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione all'entità utente di cripto-attività nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa FATCA o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 2.

46. L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto dell'entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale. Tra le persone con l'autorità di firmare un'autocertificazione di un'entità utente di cripto-attività figurano generalmente funzionari o amministratori di una società, soci di una società di persone, trustee di un trust, qualsiasi equivalente dei precedenti titoli e qualsiasi altra persona che sia stata autorizzata per iscritto da tale entità a firmare la documentazione per conto di detta persona.

47. I requisiti per la validità delle autocertificazioni relative ai singoli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo di cui ai punti 40 e 41 della presente sezione sono applicabili anche per quanto riguarda la validità delle autocertificazioni relative all'entità utente di cripto-attività.

48. La parte D, punto 1, intende garantire un'applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, nei casi in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia anche un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione a norma dello standard comune di comunicazione di informazioni. In questi casi, se, in virtù del fatto di essere anche un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, ha soddisfatto le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni IV e VI dello standard comune di comunicazione di informazioni, tale prestatore può avvalersi di dette procedure per adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività.

49. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri scopi fiscali, ad esempio per l'adempimento degli obblighi nazionali di comunicazione, nel contesto della normativa FATCA o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione. In tali casi, detto prestatore continua a essere soggetto agli altri elementi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale della sezione III.

50. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un terzo per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. Tale prestatore si avvarrà della documentazione di terzi per adempiere ai propri obblighi in materia nelle situazioni seguenti: in primo luogo, rispetto alla documentazione ottenuta da prestatori di servizi terzi, agenti o quando il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si avvale della documentazione di un'impresa acquisita e, in secondo luogo, rispetto alla situazione in cui detto prestatore si avvale di altri prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che gestiscono la stessa operazione pertinente. Tali scenari sono decritti di seguito.

51. A norma della parte D, punto 2, la [giurisdizione] può consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di fare ricorso a prestatori di servizi al fine di adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In tali casi, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono avvalersi della documentazione (comprendente un'autocertificazione) acquisita dai prestatori di servizi, nel rispetto delle condizioni descritte nel diritto nazionale. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale restano comunque in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

52. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi della documentazione (comprendente un'autocertificazione) acquisita da un agente di tale prestatore. L'agente può conservare la documentazione nell'ambito di un sistema di informazione gestito per un singolo prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o per più di essi, a condizione che, nell'ambito del sistema, ciascuno di tali prestatori per conto del quale l'agente conserva la documentazione possa accedere facilmente ai dati relativi alla natura della documentazione, alle informazioni contenute nella documentazione (compresa una copia della documentazione stessa) e alla sua validità. Tale sistema deve inoltre consentire a detto prestatore di trasmettere facilmente i dati, direttamente in un sistema elettronico o fornendo tali informazioni all'agente, in merito a qualsiasi fatto di cui venga a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve poter dimostrare, ove applicabile, come e quando ha trasmesso i dati relativi a qualsiasi fatto di cui sia venuto a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione, oltre a essere in grado di dimostrare che qualsiasi dato trasmesso è stato elaborato e che è stata effettuata l'adeguata verifica in materia fiscale in merito alla validità della documentazione. L'agente deve disporre di un sistema per garantire che tutte le informazioni che riceve in merito a fatti che influiscono sull'affidabilità della documentazione o sullo status assegnato all'utente di cripto-attività siano fornite a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per i quali l'agente conserva la documentazione.

53. In generale, è consentito che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, qualora acquisisca l'attività di un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che ha soddisfatto tutte le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste nella sezione III in relazione ai singoli utenti di cripto-attività trasferiti, possa avvalersi anche della determinazione dello status di singolo utente di cripto-attività del predecessore o del cedente, fino a quando l'acquirente non venga a conoscenza, o abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che lo status è inesatto o si verifichi un cambiamento di circostanze.

54. La parte D, punto 2, si prefigge anche di evitare una duplice o plurima applicazione delle medesime procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di persone fisiche o entità che sono tutti prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e che effettuano la stessa operazione pertinente nei confronti del medesimo utente di cripto-attività. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione abbia la possibilità di un miglior accesso alle informazioni per effettuare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, poiché si riconosce che non tutte le funzionalità o i servizi associati a una determinata operazione pertinente sono necessariamente forniti da una singola persona fisica o entità. In alcuni casi, tali funzionalità possono essere suddivise tra diverse persone fisiche o entità che potrebbero essere ciascuna un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione all'operazione pertinente. Ad esempio, un intermediario di cripto-attività pertinenti può ricevere da un cliente l'ordine di effettuare un'operazione pertinente in cripto-attività. L'intermediario potrebbe trasmettere l'ordine del cliente a una piattaforma di negoziazione che effettua l'operazione per conto del cliente. In questo caso, l'intermediario è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che agisce per conto di un cliente completando gli ordini di acquisto o vendita di partecipazioni in cripto-attività pertinenti. Analogamente, anche la piattaforma di negoziazione è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, dal momento che effettua l'operazione di scambio effettiva. Di conseguenza, può esserci più di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che effettua la stessa operazione pertinente nei confronti del medesimo utente di cripto-attività.

55. La parte D, punto 2, consente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di designare un unico prestatore incaricato di soddisfare tutti gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale, nel caso in cui più prestatori forniscano servizi che effettuano la stessa operazione pertinente.

56. A tal fine, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un terzo per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Affinché tale prestatore possa fare ricorso a terzi (incluso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, è opportuno che siano stipulati accordi contrattuali adeguati. Tali accordi dovrebbero includere l'obbligo per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di mettere a disposizione dei terzi che adempiono a tali obblighi le informazioni necessarie per ottemperare alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Tra le informazioni dovrebbero figurare le informazioni in possesso del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione necessarie ai terzi per completare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Gli accordi dovrebbero anche garantire che tale prestatore possa ottenere da un terzo o da terzi qualsiasi informazione acquisita e verificata in relazione agli utenti di cripto-attività, così da consentirgli di dimostrare la conformità degli obblighi di cui alla sezione III, ad esempio nell'ambito di una verifica.

57. Occorre osservare che, sebbene si avvalga di un terzo (incluso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) per completare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è esonerato dai suoi obblighi di cui alla sezione III. Al contrario, la parte D, punto 2, prevede che la responsabilità di completare tali procedure rimanga in capo a detto prestatore.

58. La parte D, punto 3, specifica gli obblighi di conservazione delle informazioni pertinenti, in base ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve garantire che tutta la documentazione e i dati rimangano disponibili per un periodo non inferiore a cinque anni (al fine di soddisfare gli obblighi di tenuta dei registri nel quadro dello standard del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta) dopo la fine del periodo in cui tale prestatore è tenuto a comunicare le informazioni che devono essere comunicate a norma della sezione II, anche nei casi in cui questi abbia liquidato o cessi la propria attività. Tali informazioni includono qualsiasi informazione utilizzata per identificare l'utente di cripto-attività, nonché qualsiasi indirizzo di portafoglio esterno (o altri identificatori equivalenti) associato ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti che sono soggetti a comunicazione a norma della parte A, punto 3, lettera i).

1. Per "cripto-attività", come definita nella parte A, punto 1, si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.

2. In questo contesto, una "rappresentazione digitale del valore" significa che una cripto-attività deve rappresentare un diritto al valore e che la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in formato digitale. Ad esempio, è una cripto-attività un token basato sulla crittografia che consente alle persone fisiche di memorizzare valore, effettuare pagamenti e che non rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi.

3. Inoltre, è una cripto-attività un token crittografico che rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona fisica o di un'entità, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi (ad esempio, un token di sicurezza o un contratto derivato o il diritto di acquistare o vendere un'attività, compresa un'attività finanziaria e una cripto-attività, a una data stabilita, a un determinato prezzo o in base a un altro fattore predeterminato) e che può essere scambiato digitalmente con moneta fiduciaria o altre cripto-attività. Gli esempi seguenti i illustrano gli obblighi di comunicazione relativi ai derivati:

  • Esempio 1: (cripto-derivato A, un token crittografico, acquistato con cripto-attività pertinenti (ossia stablecoin che non sono prodotti specificati di moneta elettronica)): il cripto-derivato A rappresenta una partecipazione con leva finanziaria a una cripto-attività pertinente sottostante, per cui il valore del cripto-derivato A terrà conto delle variazioni di prezzo della cripto-attività pertinente sottostante (sia al rialzo che al ribasso) al triplo della variazione del prezzo di mercato.

    L'utente 1 acquista un'unità di cripto-derivato A mediante un corrispettivo in forma di stablecoin. Dal momento che è una cripto-attività pertinente, il cripto-derivato A è oggetto di comunicazione a norma del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, a condizione che la negoziazione sia effettuata tramite un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:

    1. 1. cessione della stablecoin da parte dell'utente 1 comunicata in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e

    2. 2. acquisizione del cripto-derivato A da parte dell'utente 1 comunicato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.

  • Esempio 2: (riscatto del cripto-derivato A, con regolamento in stablecoin): in seguito alla negoziazione dell'esempio 1, l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente. Nel momento in cui l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A, il prezzo di mercato della cripto-attività pertinente sottostante è aumentato del 10 % dall'acquisto del cripto-derivato A da parte dell'utente 1. Gli utili dell'utente 1 sono aumentati con leva del token e l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente per un valore superiore del 30 % rispetto al prezzo di acquisto iniziale. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione versa questo importo di riscatto nel portafoglio dell'utente 1 in stablecoin. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:

    1. 1. cessione del cripto-derivato A valutato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e

    2. 2. acquisizione della stablecoin in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.

  • Esempio 3: (contratto derivato tradizionale regolato con consegna fisica di una cripto-attività): due controparti, acquirente e venditore, assumono posizioni opposte nell'ambito di un contratto di future per acquistare e vendere, rispettivamente, la cripto-attività pertinente B a una determinata data. Il regolamento del derivato prevede che l'acquirente acquisti dal venditore la cripto-attività pertinente B a una determinata data e a un prezzo predeterminato versato in moneta fiduciaria. Il venditore è quindi tenuto a consegnare fisicamente la cripto-attività pertinente B all'indirizzo del portafoglio dell'acquirente. Alla data prevista, l'acquirente e il venditore effettuano l'operazione, utilizzando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per facilitare le seguenti operazioni pertinenti in relazione alla cripto-attività pertinente B:

    1. 1. cessione della cripto-attività pertinente B da parte del venditore comunicata in moneta fiduciaria al valore ricevuto, insieme al numero di unità; e

    2. 2. acquisizione della cripto-attività pertinente A da parte dell'acquirente comunicata in moneta fiduciaria al valore versato, insieme al numero di unità.

4. Per "cripto-attività" si intende qualsiasi rappresentazione digitale di valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, in cui la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale. Di conseguenza, il termine "cripto-attività" comprende sia i token fungibili sia quelli non fungibili e pertanto include i token non fungibili (NFT) che rappresentano diritti relativi a oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisiche o documenti finanziari che possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale.

5. Qualsiasi altro uso della tecnologia crittografica che non è una rappresentazione digitale del valore non costituisce una cripto-attività. Alcuni esempi sono l'uso della crittografia per:

  • creare un registro immutabile decentralizzato delle attività o dei materiali coinvolti nella produzione, stoccaggio, spedizione o consegna di un prodotto, dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà su tale prodotto; o

  • creare un registro dichiarativo della proprietà di attività (come un registro immobiliare o un accordo simile), dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà sulle attività ivi indicate.

6. Oltre ad avere un valore intrinseco negoziabile o trasferibile digitalmente, una cripto-attività deve basarsi su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettivamente registrata su tale registro o tecnologia simile. Un registro distribuito è un metodo decentralizzato per registrare le operazioni di cripto-attività in più luoghi e allo stesso tempo. La crittografia si riferisce a una pratica matematica e computazionale di codifica e decodifica dei dati utilizzata per convalidare e rendere sicure le operazioni in modo decentralizzato o disintermediato. Il processo crittografico è utilizzato per garantire, in modo decentralizzato, l'integrità delle cripto-attività, l'assegnazione chiara delle stesse agli utenti e la loro cessione.

7. Tale processo crittografico consente a più parti di effettuare convalide di operazioni in cripto-attività senza la necessità di intermediari, spesso verificando le chiavi crittografiche pubbliche e private di una operazione. Questa convalida assicura che gli utenti in possesso di una cripto-attività non abbiano scambiato la stessa cripto-attività in un'altra operazione. Il processo crittografico rende sicure anche le operazioni effettuate in cripto-attività compilando ciascuna operazione all'interno di un blocco di altre operazioni. Il blocco di operazioni è quindi aggiunto al registro ufficiale delle operazioni, accessibile al pubblico (come una blockchain), una volta che l'utente ha completato un hash crittografico.

8. Le cripto-attività possono anche basarsi su una tecnologia simile che consente la detenzione o la convalida delle stesse senza la necessità di intermediari. Indipendentemente dal tipo di software utilizzato, se consente di convalidare e rendere sicure le operazioni digitali in modo decentralizzato o disintermediato, la tecnologia alla base della cripto-attività è considerata una tecnologia simile al registro distribuito crittograficamente protetto.

9. Le cripto-attività pertinenti sono cripto-attività rispetto alle quali i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Il termine cripto-attività pertinente si applica a tutte le cripto-attività, ad eccezione delle valute digitali della banca centrale, dei prodotti specificati di moneta elettronica o di cripto-attività per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possano essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. Se è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, in quanto effettua comunque scambi in cripto-attività pertinenti), una persona fisica o un'entità non sarebbe tuttavia tenuta a comunicare le informazioni relative agli scambi effettuati in cripto-attività che non sono cripto-attività pertinenti.

10. Al fine di stabilire adeguatamente se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono, in una prima fase, basarsi sulla classificazione delle cripto-attività effettuata al fine di determinare se tale cripto-attività è un'attività virtuale nell'ambito delle procedure AML/KYC a norma delle Raccomandazioni GAFI. Nel caso in cui sia ritenuta un'attività virtuale a norma di dette Raccomandazioni in virtù del fatto che possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento, una cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente ai fini del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.

11. Se un'attività non è un'attività virtuale a norma delle Raccomandazioni GAFI o il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non ha effettuato una determinazione in tal senso, detto prestatore deve stabilire, per ogni cripto-attività, se questa non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento. In caso affermativo, la cripto-attività non deve essere considerata una cripto-attività pertinente. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, la cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente.

12. Nel valutare se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, si possono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

  • le cripto-attività che rappresentano attività finanziarie o sono soggette a regolamentazione finanziaria possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;

  • in molti casi, gli NFT sono commercializzati come oggetti da collezione. Tale funzione, tuttavia, non impedisce in quanto tale che un NFT possa essere utilizzato a fini di pagamento o di investimento. È importante considerare la natura degli NFT e la sua funzione nella pratica e non la terminologia o i termini commerciali utilizzati. Gli NFT che possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento nella pratica costituiscono cripto-attività pertinenti. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero quindi valutare caso per caso se sia possibile utilizzare un NFT a fini di pagamento o di investimento, tenendo conto dell'uso comunemente accettato della cripto-attività. Gli NFT che sono negoziati su un mercato possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;

  • talune cripto-attività possono essere scambiate o riscattate solo nell'ambito di reti o ambienti fissi e limitati per determinati beni e servizi, come ad esempio buoni pasto, libri e ristoranti, nonché miglia aeree o altri premi di programmi fedeltà. In questo contesto, il termine "beni e servizi" può includere anche beni e servizi digitali, come musica, giochi, libri o altri materiali audio/video digitali, nonché biglietti, applicazioni software e abbonamenti online. Poiché sono caratterizzate dal fatto che operano in reti o ambienti fissi e limitati, oltre i quali non possono essere trasferite o scambiate in un mercato secondario al di fuori del sistema a circuito chiuso e non possono essere vendute o scambiate a un tasso di mercato all'interno o all'esterno di detto sistema, tali cripto-attività non potrebbero generalmente essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento.

13. Per valuta digitale della banca centrale si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale. Le valute digitali della banca centrale non sono considerate cripto-attività pertinenti, dal momento che costituiscono una forma digitale di moneta fiduciaria.

14. A norma della parte A, punto 4, per "prodotto specificato di moneta elettronica" si intende qualsiasi cripto-attività che sia:

  1. a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;

  2. b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

  3. c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;

  4. d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; ed

  5. e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

15. A norma della parte A, punto 4, lettera a), al fine di essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività deve essere una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria. Si ritiene che una cripto-attività rappresenti e rifletta digitalmente il valore della moneta fiduciaria in cui è denominata. Di conseguenza, una cripto-attività che riflette il valore di più valute o attività non è un prodotto specificato di moneta elettronica.

16. La parte A, punto 4, lettera b), stabilisce che la cripto-attività deve essere emessa al ricevimento dei fondi. Tale parte della definizione indica che un prodotto specificato di moneta elettronica è un prodotto prepagato. L'atto di "emettere" è interpretato in senso lato in modo da includere l'attività di messa a disposizione del valore prepagato memorizzato e dei mezzi di pagamento in cambio di fondi. Inoltre, il presente punto prevede che la cripto-attività debba essere emessa per effettuare operazioni di pagamento.

17. La parte A, punto 4, lettera c), prevede che, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività debba essere rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria. A tal riguardo, un "credito" include qualsiasi credito pecuniario nei confronti dell'emittente, che riflette il valore della moneta fiduciaria rappresentata dalla cripto-attività emessa al cliente.

18. A norma della parte A, punto 4, lettera d), una cripto-attività, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, deve essere accettata da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente come mezzo di pagamento. Di conseguenza, non costituiscono prodotti specificati di moneta elettronica strumenti prepagati specifici su cui è memorizzato il valore monetario, sviluppati per rispondere a determinate esigenze e che possono essere utilizzati solo in modo limitato, perché consentono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da accordo commerciale con un emittente professionale o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.

19. La parte A, punto 4, lettera e), stabilisce che l'emittente delle cripto-attività deve essere soggetto a vigilanza per garantire che il prodotto sia rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore delle cripto-attività, nel quale caso tale cripto-attività è considerata un prodotto specificato di moneta elettronica. A tal riguardo, la "medesima" moneta fiduciaria si riferisce alla moneta fiduciaria di cui la cripto-attività è una rappresentazione digitale. Nel procedere a un riscatto, si riconosce che l'emittente può detrarre dal relativo importo eventuali commissioni o costi di transazione.

20. La definizione esclude i prodotti creati esclusivamente per facilitare un trasferimento di fondi secondo le istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per memorizzare valore. Ad esempio, tali prodotti possono essere utilizzati per consentire a un datore di lavoro di trasferire le retribuzioni mensili ai propri dipendenti o per permettere a un lavoratore migrante di trasferire fondi a parenti che vivono in un altro Paese. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

21. Per "prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione" si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi (i quali ai fini della presente definizione includono gli utenti dei servizi di tali prestatori), anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

22. L'espressione "attività economica" esclude le persone fisiche o le entità che svolgono un servizio in modo saltuario a fini non commerciali. Per determinare cosa si intende con tale espressione, si può fare riferimento alle relative norme di ciascuna giurisdizione.

23. Per servizio che consiste nell'effettuare operazioni di scambio si intende qualsiasi servizio attraverso il quale il cliente può ricevere cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, o viceversa, o scambiare cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti. Le attività di un fondo di investimento che investe in cripto-attività pertinenti non costituiscono un servizio che effettua operazioni di scambio, poiché tali attività non consentono agli investitori del fondo di effettuare tali operazioni.

24. Una persona fisica o un'entità che effettua operazioni di scambio sarà un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione solo se svolge tali attività per i clienti o per conto degli stessi. Ciò significa, ad esempio, che una persona fisica o un'entità che si occupa esclusivamente di convalidare le operazioni del registro distribuito in cripto-attività pertinenti non è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, anche se tale convalida avviene dietro compenso.

25. Una persona fisica o un'entità può effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni. Esempi di persone fisiche o entità che possono fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o come intermediario sono:

  • operatori che agiscono per proprio conto acquistando dai clienti e vendendo agli stessi cripto-attività pertinenti;

  • operatori di cripto-ATM che consentono lo scambio di cripto-attività pertinenti con moneta fiduciaria o altri cripto-attività pertinenti attraverso tali ATM;

  • piattaforme di scambio di cripto-attività che agiscono come market maker e ricevono il differenziale bid-ask a titolo di commissione per i loro servizi;

  • intermediari di cripto-attività che agiscono per conto di un cliente completando gli ordini di acquisto o vendita di partecipazioni in cripto-attività pertinenti; e

  • persone fisiche o entità che sottoscrivono una o più cripto-attività pertinenti. Mentre la sola creazione ed emissione di una cripto-attività pertinente non è considerata un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o intermediario, lo è invece l'acquisto diretto di cripto-attività pertinenti da un emittente, per poi rivenderle e distribuirle ai clienti.

26. Una persona fisica o un'entità può anche effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione che offra a tali clienti la possibilità di effettuare operazioni di scambio su di essa. Per "piattaforma di negoziazione" si intende qualsiasi programma o applicazione software che consenta agli utenti di effettuare (in parte o nella loro totalità) operazioni di scambio. Una persona fisica o un'entità che metta a disposizione una piattaforma la cui unica funzione consiste nella pubblicazione di prezzi di acquisto, vendita o conversione di cripto-attività pertinenti non è considerata un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in quanto non fornirebbe un servizio che consente agli utenti di effettuare operazioni di scambio. Per lo stesso motivo, una persona fisica o un'entità che si limita a creare o vendere un software o un'applicazione non è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione se non utilizza tale software o applicazione per la fornitura di un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi.

27. Si considera che una persona fisica o un'entità metta a disposizione una piattaforma di negoziazione nella misura in cui eserciti un controllo o un'influenza sufficiente su tale piattaforma, consentendole di soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione alle operazioni di scambio concluse sulla piattaforma. Il fatto che una persona fisica o un'entità eserciti un controllo o un'influenza sufficiente dovrebbe essere valutato in conformità alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (modificate nel giugno 2019 in relazione alle attività virtuali e ai prestatori di servizi per le attività virtuali) e i relativi orientamenti GAFI.

28. Una persona fisica o un'entità può essere considerata un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, se svolge attività diverse nell'ambito di un'operazione di scambio e non agisce solo come controparte o intermediario oppure se mette a disposizione una piattaforma di negoziazione, purché fornisca di fatto un servizio, come attività economica, consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. La tecnologia coinvolta nella fornitura di tale servizio è irrilevante per determinare se una persona fisica o un'entità sia un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

29. L'espressione "operazione pertinente" si riferisce a qualsiasi scambio di cripto-attività pertinenti e moneta fiduciaria, qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti e trasferimenti di cripto-attività pertinenti, incluse le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Tale definizione si rivolge alle operazioni che possono dare origine a eventi fiscali (ad esempio, plusvalenze e imposte sul reddito).

30. Un'operazione di scambio, come definita nella parte C, punto 2, si riferisce a qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinente e moneta fiduciaria, nonché a qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti. A tal fine, uno scambio include il trasferimento di una cripto-attività pertinente da un indirizzo di portafoglio a un altro come corrispettivo di un'altra cripto-attività pertinente o moneta fiduciaria.

31. A norma della parte C, punto 3, per "operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione" si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 USD. Tale espressione contempla le situazioni in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione trasferisce le cripto-attività pertinenti utilizzate da un cliente per acquistare beni o servizi da un esercente che riceve le cripto-attività pertinenti come corrispettivo. Ad esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare operazioni pertinenti tra un esercente e i suoi clienti per consentire il pagamento di beni o servizi con cripto-attività pertinenti. Qualora trasferisca un pagamento effettuato in cripto-attività pertinenti da un cliente all'esercente per un valore superiore alla soglia specificata, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicare tale trasferimento come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. In relazione a tali trasferimenti, detto prestatore deve considerare anche il cliente dell'esercente come un utente di cripto-attività, a condizione che sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione.

32. Per "trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto dello stesso utente. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può classificare un'operazione pertinente come trasferimento solo se, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, non possa stabilire che si tratta di un'operazione di scambio. Tale conoscenza dovrebbe essere determinata con riferimento alle conoscenze effettive di tale prestatore sulla base delle informazioni facilmente reperibili e del grado di competenza e comprensione richiesto per effettuare l'operazione pertinente. Ad esempio, possono esserci casi in cui un utente di cripto-attività acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso il conto dell'utente di cripto-attività, senza essere a conoscenza della componente in moneta fiduciaria dell'operazione. Tali operazioni sarebbero comunque considerate operazioni pertinenti, sebbene il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbe indicarle come trasferimenti.

33. Un "trasferimento" includerebbe anche il caso in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione agevoli una persona fisica o un'entità che riceve una cripto-attività pertinente per mezzo di un airdrop, laddove la cripto-attività sia di nuova emissione. Ad esempio, nel contesto di un hard fork, una nuova cripto-attività pertinente si discosta da una cripto-attività pertinente preesistente. Di conseguenza, gli sviluppatori dell'hard fork inviano di solito un airdrop di nuove cripto-attività pertinenti a tutti i detentori della cripto-attività pertinente preesistente e tali utenti deterranno le nuove cripto-attività pertinenti in aggiunta di quelli preesistenti. Ad esempio, la ricezione di un airdrop di una nuova cripto-attività pertinente è considerata un trasferimento in entrata all'utente di cripto-attività ricevente.

34. Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica). Di conseguenza, una stablecoin che si qualifica come prodotto specificato di moneta elettronica è trattata come moneta fiduciaria.

35. Per "utente oggetto di comunicazione", come definito nella parte D, punto 1, si intende un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione.

36. A norma della parte D, punto 2, per "utente di cripto-attività" si intende un cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Qualsiasi persona fisica o entità identificata dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti è considerata un utente di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che tale prestatore custodisca le cripto-attività pertinenti per suo conto o dalla qualificazione giuridica attribuita al rapporto tra detti prestatore e persona fisica o entità.

37. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. A tal fine, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi delle informazioni in suo possesso (comprese quelle acquisite in conformità delle procedure AML/KYC), in base alle quali può ragionevolmente determinare se la persona fisica o l'entità agisca a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità. Nel confermare se un utente di cripto-attività possa essere un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o un'istituzione finanziaria, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può, ad esempio, avvalersi del controllo incrociato delle informazioni fornite dal suo utente di cripto-attività con gli elenchi di istituzioni regolamentate che indicano altri prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o istituzioni finanziarie, se disponibili.

38. Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione di tale definizione:

  • F è in possesso di una procura di U che autorizza F a stabilire un rapporto in qualità di utente di cripto-attività presso il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione X ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti per conto di U. F ha instaurato un rapporto presso tale prestatore X quale persona che può effettuare le operazioni pertinenti. Tuttavia, poiché F non è un'istituzione finanziaria o un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è in possesso di informazioni nei suoi fascicoli AML/KYC che indicano che F agisce come agente a beneficio di U, detto prestatore deve considerare U come utente di cripto-attività;

  • Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione A utilizza i servizi del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione B per effettuare le operazioni pertinenti sulla piattaforma di scambio gestita da B. Pertanto, A è un utente di cripto-attività per B e B comunicherà le operazioni pertinenti effettuate da A. Poiché A è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, è irrilevante che A effettui tali operazioni pertinenti a proprio nome o come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario.

39. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può effettuare operazioni pertinenti che consentono a un esercente di offrire ai propri clienti un pagamento sotto forma di cripto-attività pertinenti come corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi. In questi casi, a condizione che il suo valore sia superiore a 50 000 USD, l'operazione è considerata un'operazione pertinente, poiché si tratta di un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Si veda il Commentario alla parte C, punto 3. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e l'operazione deve essere indicata come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, lettera f), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Per obbligo di verifica dell'identità del cliente si intende un obbligo previsto dalle norme nazionali antiriciclaggio che richiede al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di verificare l'identità utilizzando documenti, dati o informazioni di fonte affidabile e indipendente.

40. La parte D, punti da 3 a 6, contiene le varie categorie di utenti di cripto-attività classificate in base alla data in cui si è instaurato il rapporto o al tipo di utenti di cripto-attività: "singolo utente di cripto-attività", "singolo utente preesistente di cripto-attività", "entità utente di cripto-attività", "entità utente preesistente di cripto-attività".

41. La classificazione di un utente di cripto-attività dipende, in primo luogo, dal fatto che un utente sia una persona fisica o un'entità e, in secondo luogo, dalla data in cui ha instaurato un rapporto in quanto tale con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Pertanto, un utente di cripto-attività può essere un "singolo utente preesistente di cripto-attività", un'"entità utente preesistente di cripto-attività", un "singolo utente di cripto-attività" e/o un'"entità utente di cripto-attività".

42. Di conseguenza, i singoli utenti preesistenti di cripto-attività e le entità utenti preesistenti di cripto-attività sono utenti di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto come cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a decorrere dal [xx/xx/xxxx] e sono quindi un sottoinsieme dei singoli utenti di cripto-attività e delle entità utenti di cripto-attività.

43. A norma della parte D, punto 7, per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.

44. Come regola generale, una persona fisica o un'entità è una "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" se è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione.

45. Le leggi nazionali differiscono in termini di trattamento delle società di persone (comprese le società a responsabilità limitata). Alcune giurisdizioni considerano le società di persone come soggetti imponibili (a volte anche come società di capitali), mentre altre giurisdizioni adottano quello che può essere definito un approccio fiscalmente trasparente, in base al quale la società di persone non è presa in considerazione a fini fiscali. Nel caso in cui sia trattata come società di capitali o tassata allo stesso modo, una società di persone sarebbe generalmente considerata residente nella giurisdizione oggetto di comunicazione in cui è assoggettata ad imposta. Se, tuttavia, risulta trasparente sotto il punto di vista fiscale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, detta società non è "soggetto d'imposta" in tale giurisdizione e non può quindi esserne residente.

46. Un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione in conformità della normativa fiscale di tale giurisdizione.

47. La "sede di direzione effettiva" è il luogo in cui sono sostanzialmente adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Al fine di determinare la sede di direzione effettiva, occorre esaminare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

48. L'espressione "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" comprende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Per determinare cosa si intende per "patrimonio", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione sul trasferimento o sulla successione dei diritti e degli obblighi in caso di morte (ad esempio, le norme in materia di successione universale).

49. A norma della parte D, punto 9, per "giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende qualsiasi giurisdizione a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base alla quale la [giurisdizione] è tenuta a fornire le informazioni specificate nella sezione II in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e b) che figuri come tale in un elenco pubblicato dalla [giurisdizione]. La parte D, punto 9, prevede pertanto che la giurisdizione figuri come giurisdizione oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato. Ciascuna giurisdizione deve mettere a disposizione del pubblico tale elenco e aggiornarlo se necessario (ad esempio, ogniqualvolta la giurisdizione sottoscrive un accordo sullo scambio di informazioni ai sensi di queste norme o un tale accordo entra in vigore).

50. La parte D, punto 10, contiene la definizione di "persone che esercitano il controllo". Tale espressione corrisponde a quella di "titolare effettivo" come descritto nella Raccomandazione 10 e nella Nota interpretativa sulla Raccomandazione 10 delle Raccomandazioni GAFI (adottate nel febbraio 2012) e deve essere interpretata in conformità di tali Raccomandazioni, con l'obiettivo di proteggere il sistema finanziario internazionale da usi impropri, anche in relazione ai reati fiscali.

51. Per un'entità che è una persona giuridica, l'espressione "persone che esercitano il controllo" indica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità. Il "controllo" su un'entità è generalmente esercitato dalla persona fisica o dalle persone fisiche che, in ultima analisi, detengono una partecipazione di controllo nell'entità. La "partecipazione di controllo" dipende dalla struttura di controllo della persona giuridica ed è solitamente identificata sulla base di una soglia che applica un approccio basato sul rischio (ad esempio, qualsiasi persona che possiede più di una determinata percentuale nella persona giuridica, come il 25 %). Nel caso in cui nessuna persona fisica eserciti il controllo attraverso le partecipazioni, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo dell'entità attraverso altri mezzi. Nel caso in cui non sia identificata alcuna persona fisica che eserciti il controllo dell'entità, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello.

52. Nel caso di un trust, per "persone che esercitano il controllo" si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari devono sempre essere considerati persone che esercitano il controllo su un trust, indipendentemente dal fatto che uno di loro eserciti o meno tale controllo. Per questo motivo, la seconda frase della parte D, punto 10, integra la prima frase di tale punto. Inoltre, ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà) deve essere considerata una persona che esercita il controllo sul trust. Al fine di stabilire la fonte dei fondi nel conto o nei conti detenuti dal trust, se il disponente o i disponenti di un trust sono un'entità, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono anche identificare la persona o le persone che esercitano il controllo sul disponente o sui disponenti e indicarle come persona o persone che esercitano il controllo sul trust. Per quanto riguarda il beneficiario o i beneficiari di trust designati per caratteristica o per classe, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero ottenere informazioni sufficienti sul beneficiario (o sui beneficiari) così da poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui questi intende esercitare i diritti conferitigli. Pertanto, tale situazione costituirà un cambiamento di circostanze e comporterà di conseguenza l'applicazione delle procedure pertinenti.

53. Nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, per "persone che esercitano il controllo" si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili a quelle delle persone che esercitano il controllo su un trust. Pertanto, tenendo conto delle diverse forme e strutture dei dispositivi giuridici, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero identificare e indicare le persone che ricoprono posizioni equivalenti o simili a quelle che devono essere identificate e indicate per i trust.

54. In relazione alle persone giuridiche funzionalmente simili ai trust (ad esempio, le fondazioni), i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero identificare le persone che esercitano il controllo attraverso procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela simili a quelle richieste per i trust, al fine di raggiungere livelli adeguati di comunicazione.

55. Un'entità è un'entità attiva se soddisfa uno dei criteri elencati nella parte D, punto 11.

56. La parte D, punto 11, lettera a), descrive il criterio da soddisfare per l'ottenimento dello status di entità attiva in ragione del reddito e delle attività nel modo che segue: meno del 50 % del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro periodo di riferimento adeguato è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro periodo di riferimento adeguato sono attività che producono, o sono detenute, al fine di produrre reddito.

57. Per determinare cosa si intende con "reddito passivo", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione. In genere si ritiene che il reddito passivo comprenda la parte di reddito lordo che consiste in:

  1. a) dividendi;

  2. b) interessi;

  3. c) reddito pari agli interessi o ai dividendi;

  4. d) affitti e canoni, diversi dagli affitti e dai canoni derivanti dall'esercizio attivo di un'attività svolta, almeno in parte, da dipendenti dell'entità;

  5. e) rendite;

  6. f) reddito derivante da cripto-attività pertinenti;

  7. g) eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti dalla vendita o dallo scambio di cripto-attività o attività finanziarie pertinenti;

  8. h) eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze derivanti da operazioni (inclusi futures, forward, opzioni e operazioni simili) in qualsiasi cripto-attività o attività finanziaria pertinente;

  9. i) eccedenza delle plusvalenze in valuta estera rispetto alle minusvalenze in valuta estera;

  10. j) reddito netto da swap; o

  11. k) importi ricevuti nell'ambito di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.

Fermo restando quanto sopra, il reddito passivo non includerà, nel caso di un'entità che agisce regolarmente come operatore di cripto-attività o attività finanziarie pertinenti, il reddito derivante da operazioni effettuate nel corso dello svolgimento ordinario dell'attività di tale operatore. Inoltre, il reddito percepito sulle attività di investimento del capitale di un'impresa di assicurazioni può essere considerato reddito attivo.

58. La parte D, punto 11, lettera b), descrive il criterio per l'idoneità da soddisfare per l'ottenimento dello status di entità attiva per le "entità holding e che sono membri di un gruppo non finanziario": tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; tuttavia, un'entità non può qualificarsi come "attiva" quando funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento.

59. Per quanto riguarda le attività di cui alla parte D, punto 11, lettera b), con il concetto di "essenzialmente" si intende l'80 % o più delle attività. Se, tuttavia, le attività di holding o di finanziamento al gruppo dell'entità costituiscono meno dell'80 % delle attività, ma tale entità percepisce anche redditi attivi (ossia redditi che non sono passivi) in altro modo, essa può essere definita entità attiva purché la somma totale delle attività soddisfi detto criterio. Al fine di determinare se le attività dell'entità diverse da quelle di holding e di fornitura di finanziamenti al gruppo consentano di attribuire all'entità lo status di entità attiva, il criterio di cui alla parte D, punto 11, lettera a), può essere applicato a tali altre attività. Ad esempio, se svolge per il 60 % attività consistenti nella detenzione o nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate e per il 40 % opera anche come centro di distribuzione per i beni prodotti dal gruppo a cui appartiene e il reddito delle attività del suo centro di distribuzione è attivo a norma della parte D, punto 11, lettera a), la holding è un'entità attiva, indipendentemente dal fatto che meno dell'80 % delle sue attività consiste nella detenzione delle consistenze dei titoli di una o più controllate o nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più di esse. L'espressione "tutte le attività [...] consistono essenzialmente [...]" comprende anche una combinazione di attività consistenti nella detenzione dei titoli di una o più società controllate e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più di esse. Il termine "controllata" indica qualsiasi entità le cui consistenze dei titoli sono detenute direttamente o indirettamente (in tutto o in parte) dall'entità.

60. Una delle condizioni di cui alla parte D, punto 11, lettera f), per cui le "entità senza scopo di lucro" possono ottenere lo status di entità attiva, si riferisce all'esistenza di leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità o di atti costitutivi della stessa i quali non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non in relazione alle attività di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, o a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità. Inoltre, il reddito o il patrimonio dell'entità potrebbero essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per il godimento di un bene.

61. A norma della parte E, punto 1, per "persona esclusa" si intende a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a); c) un'entità statale; d) un'organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b). Le entità che rientrano nell'ambito della definizione di "persona esclusa" non sono soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, alla luce dei limitati rischi di conformità fiscale che tali entità comportano e/o degli altri obblighi di dichiarazione fiscale a cui alcune di queste entità sono soggette, anche in conformità dello standard comune di comunicazione di informazioni. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della definizione di persone escluse è, ove opportuno, allineato alle esclusioni dalla comunicazione previste dallo standard comune di comunicazione di informazioni.

62. I termini "istituzione finanziaria", "istituzione di custodia" e "istituzione di deposito" di cui alla parte E, rispettivamente punti 2, 3 e 4, devono essere interpretati in conformità con la versione modificata del Commentario allo standard comune di comunicazione di informazioni.

63. L'espressione "entità di investimento" comprende due tipi di entità: entità che svolgono, come attività economica principale, attività od operazioni di investimento per conto di altre persone ed entità gestite da tali entità o da altre istituzioni finanziarie.

64. La parte E, punto 5, lettera a), definisce il primo tipo di "entità di investimento" come qualsiasi entità che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:

  1. a) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

  2. b) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

  3. c) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro (incluse le valute digitali della banca centrale) o cripto-attività pertinenti per conto di terzi.

65. Tali attività od operazioni non comprendono la prestazione di consulenza non vincolante in materia di investimenti a un cliente. A norma della parte E, punto 5, lettera a), il termine "cliente" include il detentore di una quota nel capitale di rischio di un veicolo di investimento collettivo, per cui si ritiene che quest'ultimo svolga, quale attività economica, le sue attività od operazioni. A norma della parte E, punto 5, lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione" non comprende la fornitura di servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi.

66. La parte E, punto 5, lettera b), definisce il secondo tipo di "entità di investimento" come qualsiasi entità il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a). Un'entità è "gestita da" un'altra entità se l'entità che la gestisce svolge, direttamente o tramite un altro prestatore di servizi, una qualsiasi delle attività od operazioni descritte nella parte E, punto 5, lettera a), per conto dell'entità gestita. Tuttavia, un'entità non gestisce un'altra entità se non ha il potere discrezionale nella gestione delle attività dell'entità (in tutto o in parte). Qualora sia gestita da un insieme di istituzioni finanziarie e persone fisiche o entità diverse dalle istituzioni finanziarie, l'entità è considerata gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento descritta nella parte E, punto 5, lettera a), nel caso in cui una qualsiasi delle entità di gestione corrisponda a tale altra entità. Ad esempio, una società fiduciaria privata, che funge da sede legale, agisce come agente registrato o svolge servizi amministrativi non correlati alle attività finanziarie, alle cripto-attività pertinenti o al denaro di un trust, non svolge le attività e le operazioni descritte nella parte E, punto 5, lettera a), per conto del trust e quindi quest'ultimo non è "gestito dalla" società fiduciaria privata a norma della parte E, punto 5, lettera b). Inoltre, un'entità che investe tutte le proprie attività, o una parte di esse, in un fondo comune di investimento, in un fondo indicizzato quotato o in un veicolo simile non sarà considerata "gestita dagli" stessi. In entrambi questi esempi, occorre determinare ulteriormente se l'entità è gestita da un'altra entità al fine di accertare se la prima entità rientra nella definizione di entità di investimento, come indicato nella parte E, punto 5, lettera b).

67. Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:

  • il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o

  • il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

68. Ai fini del criterio del reddito lordo, è necessario prendere in considerazione tutti i compensi per le attività pertinenti di un'entità, indipendentemente dal fatto che questi siano versati direttamente all'entità a cui si applica tale criterio o a un'altra entità.

69. L'espressione "entità di investimento", come definita nella parte E, punto 5, non include un'entità che è un'entità attiva perché tale entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

70. Un'entità è generalmente considerata un'entità di investimento se funge o si qualifica come un veicolo di investimento collettivo, un fondo comune di investimento, un fondo indicizzato quotato, un fondo di private equity, un hedge fund, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o qualsiasi altro veicolo di investimento simile istituito con una strategia di investimento che prevede l'investimento, il reinvestimento o la negoziazione di attività finanziarie o cripto-attività pertinenti. Un'entità che è impegnata principalmente in attività di investimento, amministrazione o gestione di interessi diretti non debitori in beni immobili per conto di terzi, come ad esempio un tipo di fondo comune di investimento immobiliare, non sarà un'entità di investimento.

71. La parte E, punto 5, stabilisce inoltre che la definizione di "entità di investimento" sia interpretata in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

72. Le espressioni "impresa di assicurazioni specificata", "entità statale", "organizzazione internazionale", "banca centrale", "attività finanziaria", "quota nel capitale di rischio", "contratto di assicurazione", "contratto di rendita", "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" e "valore maturato", di cui alla parte E, punti da 6 a 15, dovrebbero essere interpretate in modo coerente con il Commentario allo standard comune di comunicazione di informazioni, così come modificato.

73. Per "giurisdizione partner" si intende qualsiasi giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblico pubblicato da [giurisdizione].

74. Per "procedure AML/KYC", come definite nella parte F, punto 2, si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto (ad es. disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti). Tali procedure comprendono l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente (compresi i suoi titolari effettivi), la comprensione della natura e dello scopo delle operazioni e un monitoraggio continuo.

75. La parte F, punto 3, definisce il termine "entità" come una persona giuridica o un dispositivo giuridico. Con questo termine si intende qualsiasi persona diversa da una persona fisica, oltre a qualsiasi dispositivo giuridico. Pertanto, ad esempio, una società di capitali, una società di persone, un trust, un fideicomiso, una fondazione (fondation, Stiftung), una società, una cooperativa, un'associazione o una asociación en participación, rientrano nel significato del termine "entità".

76. Un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità, come definita nella parte F, punto 4, se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. A questo proposito, le entità sono considerate entità collegate se sono connesse attraverso una o più catene di controllo da un'entità controllante comune e se detta entità controllante comune possiede direttamente più del 50 % dei titoli o di altre quote nel capitale di rischio in almeno una delle altre entità. Per catena di controllo si intende il possesso da parte di una o più entità di oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli di un'entità e di oltre il 50 % del valore totale dei titoli di un'entità, come illustrato dal seguente esempio:

un'entità A detiene il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità B. L'entità B detiene a sua volta il 51 % dei diritti di voto complessivi e il 51 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono considerate "entità collegate" a norma della sezione IV, parte F, punto 4, dal momento che l'entità A possiede direttamente oltre il 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e oltre il 50 % del valore totale dei titoli dell'entità B e che l'entità B possiede direttamente più del 50 % dei diritti di voto complessivi connessi ai titoli e più del 50 % del valore totale dei titoli dell'entità C. Le entità A e C sono quindi collegate attraverso catene di controllo. Nonostante l'entità A possieda in proporzione solo il 26 % del valore totale dei titoli e dei diritti di voto dell'entità C, l'entità A e l'entità C sono entità collegate.

77. A norma della parte F, punto 5, per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale). Il numero di identificazione fiscale è una combinazione unica di lettere o numeri, che, indipendentemente dalla sua designazione, è assegnato da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare tale persona fisica o entità ai fini dell'amministrazione della normativa fiscale di detta giurisdizione.

78. I NIF sono utili anche per identificare i contribuenti che investono in altre giurisdizioni. Le relative specifiche (ossia, struttura, sintassi, ecc.) sono stabilite dalle amministrazioni fiscali di ciascuna giurisdizione. Alcune giurisdizioni hanno addirittura una struttura del NIF differente a seconda delle diverse imposte o categorie di contribuenti (ad esempio, residenti e non residenti).

79. Sebbene molte giurisdizioni utilizzino un NIF ai fini della tassazione delle persone fisiche o delle società, alcune giurisdizioni non ne rilasciano alcuno. Tuttavia, queste giurisdizioni spesso utilizzano un altro numero ad alta integrità che fornisce un livello di identificazione equivalente (un "equivalente funzionale"). Esempi di tale tipo di numeri includono, per una persona fisica, un numero di previdenza sociale/assicurazione, un codice/numero di servizio/di identificazione personale/del cittadino e un numero di registrazione dei residenti e, per le entità, un codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società.

80. Inoltre, alcune giurisdizioni possono offrire servizi di verifica governativi per accertare l'identità e la residenza fiscale dei contribuenti. Tali servizi sono processi elettronici messi a disposizione dalla giurisdizione a entità o persone fisiche con obblighi di comunicazione di terzi (come i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale delle persone oggetto di comunicazione (come gli utenti di cripto-attività o le persone che esercitano il controllo sugli stessi). Qualora opti per l'identificazione degli utenti di cripto-attività o delle persone che esercitano il controllo sugli stessi sulla base di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface - API), in genere un'amministrazione fiscale rende accessibile un portale API ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Successivamente, se dall'autocertificazione dell'utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo sullo stesso emerge che la residenza è in tale giurisdizione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può indirizzare l'utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo al portale API che consentirà alla giurisdizione di identificare tale utente o persona in base ai propri requisiti nazionali di identificazione dei contribuenti (ad esempio, un numero di identificazione governativo o un nome utente). Una volta che l'utente di cripto-attività o la persona che esercita il controllo sono stati identificati come contribuenti di tale giurisdizione, quest'ultima, tramite il portale API, fornirà al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione un numero o un codice di riferimento unico che consentirà alla giurisdizione di associare tale utente o persona a un contribuente all'interno della propria banca dati. Qualora successivamente siano comunicate ulteriori informazioni relative all'utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo, detto prestatore dovrà includere il numero o il codice di riferimento unico per consentire alla giurisdizione che riceve le informazioni di associarle con tale utente o persona. A tal riguardo, anche un numero di riferimento unico, un codice o qualsiasi altra conferma ricevuta da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione a un utente di cripto-attività o a una persona che esercita il controllo tramite un servizio di verifica governativo costituisce l'equivalente funzionale di un NIF.

81. Le giurisdizioni sono tenute a fornire ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione le informazioni in merito al rilascio, all'acquisizione e, nella misura in cui ciò sia possibile e fattibile, alla struttura e alle altre specifiche dei numeri di identificazione fiscale e dei loro equivalenti funzionali. L'OCSE si adopererà per facilitarne la diffusione. Tali informazioni agevoleranno la raccolta di NIF corretti da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

82. Per "succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

1. Il CARF si basa sui seguenti elementi fondamentali, elaborati per garantire la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività pertinenti: i) l'ambito di applicazione delle cripto-attività; ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; iii) le operazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni; e iv) le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni.

2. Per consentire al CARF di conseguire i suoi obiettivi, le giurisdizioni devono garantire la corretta attuazione di ciascuno di tali elementi fondamentali, in modo che siano rispettati e non vengano elusi. Il Commentario alla sezione V si propone di descrivere tali requisiti di attuazione.

3. Le giurisdizioni devono mettere in atto una strategia di conformità globale, proporzionata e basata sul rischio per garantire l'attuazione efficace degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, tenendo conto del particolare contesto nazionale delle giurisdizioni stessa. Detta strategia dovrà articolarsi attorno i seguenti tre temi principali. In primo luogo, una giurisdizione che attua il CARF deve assicurarsi di identificare tutte le entità e le persone fisiche che, in virtù delle loro attività, sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e hanno un collegamento con tale giurisdizione. In secondo luogo, una giurisdizione deve assicurarsi che detti prestatori seguano accuratamente le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale del CARF. Infine, è opportuno che una giurisdizione rafforzi la consapevolezza riguardo al CARF e ne promuova e garantisca il rispetto. Ciò dovrebbe includere un quadro sanzionatorio volto a contrastare i casi di non conformità, azioni intese a promuovere e incoraggiare in modo proattivo la conformità, nonché una strategia di verifica della conformità per identificare le nuove pratiche che potenzialmente presentano rischi elevati per il funzionamento del CARF.

4. In considerazione dei criteri di collegamento di cui alla sezione I, numerose entità e persone fisiche potrebbero essere considerate prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una determinata giurisdizione. Tra questi, alcuni prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, le istituzioni finanziarie) possono considerarsi attori consolidati nel settore finanziario tradizionale e quindi sono presumibilmente al corrente dei relativi obblighi regolamentari e dichiarativi. Tuttavia, molti altri sono attori emergenti e quindi meno consapevoli di tali obblighi. A seconda della giurisdizione, è possibile che alcuni di questi ultimi siano al momento soggetti solo a una regolamentazione non troppo restrittiva o non esserlo affatto e quindi potrebbero non essere identificati dalle autorità di vigilanza. Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, in quanto hanno una sede di attività in una giurisdizione o sono gestiti dalla stessa, potrebbero non svolgere regolarmente attività che si prestano a essere identificate facilmente dalla giurisdizione.

5. Pertanto, il quadro di conformità di una giurisdizione dovrebbe considerare la probabilità che alcuni prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un collegamento con la giurisdizione non siano facilmente identificabili dalla stessa e possano potenzialmente non essere consapevoli dei loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.

6. Al fine di garantire l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di cui alla sezione I, le giurisdizioni dovranno disporre di meccanismi per individuare i prestatori che hanno un legame operativo con la loro giurisdizione. Come illustrato di seguito, tali meccanismi possono essere inclusi in un quadro normativo nazionale esistente oppure può essere necessario, da parte della giurisdizione, elaborarne uno nuovo a tale scopo.

7. In alcune circostanze, una giurisdizione può avvalersi di meccanismi già esistenti per identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che operano al suo interno. Ad esempio, alcune giurisdizioni possono fare ricorso ai quadri normativi nazionali già in vigore per altri scopi (ad esempio, obblighi AML/registrazione presso i mercati finanziari). Una giurisdizione che si basa su un quadro normativo nazionale esistente dovrebbe innanzitutto stabilire che tale quadro corrisponda in generale all'ambito di applicazione del CARF per quanto riguarda i diversi aspetti della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e i criteri di collegamento, in modo tale che esso garantisca l'identificazione di tutte le persone fisiche ed entità che soddisfano la definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

8. Se stabilisce che il proprio quadro normativo nazionale non è in grado di garantire l'identificazione di tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, o di taluni di essi, aventi un legame operativo con la propria giurisdizione, quest'ultima dovrebbe adottare meccanismi aggiuntivi per garantirne l'identificazione. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione il cui unico collegamento con la giurisdizione è la sede di direzione o di attività, le giurisdizioni dovrebbero adottare misure ragionevoli per assicurare che essi siano identificati.

9. Vi sono numerosi esempi di meccanismi aggiuntivi, tra cui quelli descritti in questo paragrafo, che le giurisdizioni potrebbero adottare per identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Ad esempio, i meccanismi aggiuntivi per identificare tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in particolare quelli non ancora soggetti a registrazione o regolamentazione, potrebbero includere l'obbligo per tali prestatori di registrarsi proattivamente presso un registro centralizzato nazionale. Le giurisdizioni potrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di imporre un obbligo di comunicazione negativa a detti prestatori. Si potrebbe anche considerare l'istituzione di un meccanismo (ad esempio, una linea telefonica o una casella di posta elettronica anonima) che consenta di comunicare alle autorità le informazioni relative ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione laddove essi siano inadempienti. Inoltre, le giurisdizioni potrebbero valutare l'introduzione dell'obbligo per i loro utenti nazionali di cripto-attività di indicare, ad esempio nella loro dichiarazione dei redditi, il nome e l'indirizzo dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui si sono avvalsi. Ciò consentirebbe alle autorità fiscali di identificare tali prestatori nella propria giurisdizione o in quella di una giurisdizione partner. Potrebbe essere necessario un ulteriore coordinamento tra le giurisdizioni partner per garantire l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che operano in un contesto transfrontaliero. A tal fine, qualora abbia motivo di ritenere che un detto prestatore avente un legame operativo con un'altra giurisdizione non sia identificato come tale, una giurisdizione potrebbe avvalersi di meccanismi previsti negli accordi tra autorità competenti per lo scambio di informazioni ai sensi del CARF. Infine, le giurisdizioni potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fare ricorso a risorse accessibili al pubblico, come i portali di ricerca di mercato, per determinare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo con la loro giurisdizione. L'adeguatezza di eventuali meccanismi aggiuntivi, integrati nel quadro normativo nazionale, dovrebbe essere valutata nel suo complesso. Le giurisdizioni che necessitano di tali meccanismi dovrebbero assicurarsi che il meccanismo o i meccanismi scelti siano sufficientemente solidi da consentire il raggiungimento dell'obiettivo volto a identificare i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione aventi un legame operativo con tale giurisdizione.

10. La giurisdizione, una volta identificati i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, deve assicurarsi che detti prestatori continuino a conformarsi alle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III per tutto il tempo in cui tali obblighi sussistono. A tal fine, la giurisdizione dovrebbe designare uno o più organi amministrativi quali responsabili per garantire, sulla base di una strategia di conformità proporzionata e basata sul rischio, che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rispettino gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III.

11. Innanzitutto, le giurisdizioni dovrebbero designare uno o più organi amministrativi (ad esempio, un'autorità fiscale o un'autorità di vigilanza finanziaria) autorizzati a verificare che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione adempiano ai loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre assicurarsi che tali organi designati dispongano di risorse adeguate a verificare il rispetto di detti obblighi. Una giurisdizione potrebbe anche prendere in considerazione l'utilizzo di meccanismi alternativi che riducano gli oneri in termini di risorse delle autorità nazionali, purché queste continuino a mantenere la responsabilità in materia, nella misura in cui tali meccanismi consentano di verificare in modo affidabile la conformità da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (ad esempio, avvalendosi di altri dipartimenti o agenzie governative o di prestatori di servizi terzi per verificare che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione adempiano ai loro obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione).

12. Al fine di garantire che le autorità nazionali possano verificare la conformità dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, la giurisdizione dovrebbe disporre di norme che richiedano a detti prestatori tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, nonché per la classificazione delle operazioni pertinenti, delle cripto-attività e delle cripto-attività pertinenti di cui alla sezione IV.

13. Le giurisdizioni dovrebbero disporre di norme per obbligare il contribuente o terzi a fornire i documenti necessari per l'applicazione della normativa fiscale nazionale. Tali norme dovrebbero applicarsi anche per consentire di ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di informazioni da parte di un partner di scambio nell'ambito di uno strumento di scambio di informazioni. La giurisdizione dovrebbe inoltre disporre di misure adeguate a garantire che la documentazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in relazione agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione sia messa a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali affinché queste ultime possano effettuare verifiche di conformità.

14. La giurisdizione dovrebbe verificare se i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, si siano conformati agli obblighi di cui alla sezione II. Ciò significa anche assicurare che tali prestatori abbiano comunicato correttamente e tempestivamente le informazioni all'autorità fiscale (o ad altra autorità appropriata) della giurisdizione.

15. In generale, gli obblighi di comunicazione di cui alla sezione II sono subordinati alla classificazione delle cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. In particolare, il CARF contiene una serie di esenzioni che esonerano tali prestatori dagli obblighi di comunicazione per quanto riguarda le cripto-attività che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento, i prodotti specificati di moneta elettronica e le cripto-attività che sono valute digitali della banca centrale. Le giurisdizioni dovrebbero pertanto verificare che i prestatori applichino correttamente le definizioni contenute nella sezione IV in relazione alle cripto-attività pertinenti.

16. Anche alcuni trasferimenti effettuati dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione possono richiedere un controllo supplementare. Ad esempio, una giurisdizione potrebbe rilevare il tentativo da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, delle persone fisiche, delle entità o degli esercenti di frammentare gli importi delle operazioni, come gli importi delle vendite al dettaglio, così da evitare gli obblighi di comunicazione rispetto alle operazioni che altrimenti rientrerebbero nell'ambito della definizione di operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. In tal caso, la giurisdizione dovrebbe garantire che dette operazioni siano considerate operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e indicate come tali.

17. Oltre alla verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione, la giurisdizione dovrebbe anche verificare se i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che sono tenuti a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione, si siano conformati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III. Tale verifica dovrebbe, in particolare, garantire che tali prestatori abbiano acquisito e convalidato le autocertificazioni degli utenti di cripto-attività e dei soggetti che esercitano il controllo in modo accurato e tempestivo. Si riconosce che, a seconda dello stato dell'attuazione nazionale di una giurisdizione delle Raccomandazioni GAFI relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali, possa accadere che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia considerato obbligato a ottemperare agli obblighi AML nella giurisdizione in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III. La sezione III, parte B, punto 2, lettera a), precisa che, qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), tale prestatore dovrebbe applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo. Nel caso in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto ad applicare tali procedure sostanzialmente simili, la giurisdizione dovrebbe verificare e assicurare che queste siano coerenti con i requisiti ai fini dell'identificazione delle persone che esercitano il controllo.

18. Le giurisdizioni dovrebbero adottare misure efficaci per accrescere la consapevolezza riguardo agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, nonché promuoverne il rispetto, al loro interno. Di conseguenza, le giurisdizioni dovrebbero adottare misure appropriate volte a garantire che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione nella loro giurisdizione siano a conoscenza dei criteri di collegamento, nonché degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, previsti dalla normativa della giurisdizione. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre mettere a disposizione di tali prestatori le informazioni necessarie.

19. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre disporre di disposizioni di attuazione per far fronte ai casi di non conformità e avere la possibilità di comminare adeguate sanzioni amministrative e/o penali nei confronti dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, nonché per la mancata risposta alle richieste delle autorità.

20. Le giurisdizioni dovrebbero inoltre adottare misure rigorose per garantire che autocertificazioni valide siano ottenute sistematicamente per gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo. Ciò che costituisce una "misura rigorosa" in questo contesto può variare da una giurisdizione all'altra e deve essere valutata alla luce dei risultati effettivi della misura. Il criterio essenziale per determinare quali misure possano essere considerate "misure rigorose" è se le misure hanno un impatto sufficientemente forte sugli utenti di cripto-attività, sulle persone che esercitano il controllo e/o sui prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, così da garantire effettivamente che le autocertificazioni siano ottenute e convalidate in conformità delle norme stabilite nel CARF. Un modo efficace per raggiungere tale risultato sarebbe quello di introdurre una normativa che subordini l'effettuazione delle operazioni al ricevimento di un'autocertificazione valida. Altre giurisdizioni possono scegliere metodi diversi, tenendo conto del loro diritto interno. Ciò potrebbe includere, ad esempio, l'imposizione di sanzioni significative agli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo che non forniscono un'autocertificazione o ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che non adottano misure appropriate per garantirne l'acquisizione. Oltre alle misure amministrative e alle sanzioni, tra le misure rigorose potrebbero figurare anche l'obbligo di applicare una ritenuta alla fonte sulle operazioni effettuate in assenza di un'autocertificazione valida. Inoltre, al fine di aumentare l'affidabilità delle autocertificazioni, le giurisdizioni dovrebbero disporre di una disposizione specifica nella loro normativa nazionale che imponga sanzioni nel caso di firma (o comunque di conferma esplicita) di un'autocertificazione falsa o materialmente inesatta.

21. Oltre alle disposizioni di attuazione per far fronte ai casi di non conformità, le giurisdizioni dovrebbero cercare di identificare tutte le pratiche che, in base al contesto nazionale, potrebbero pregiudicare l'efficacia degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in tale giurisdizione e adottare di conseguenza misure di conformità appropriate. In particolare, una giurisdizione dovrebbe dotarsi di norme che impediscano ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, alle persone o agli intermediari di adottare pratiche volte a eludere tali obblighi in detta giurisdizione. Un esempio di altre misure che una giurisdizione potrebbe attuare consiste nel valutare se i rischi derivanti dalla natura altamente volatile del mercato delle cripto-attività giustifichino l'adozione di misure aggiuntive, nel caso in cui tale giurisdizione rilevi che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sul suo territorio stanno effettuando operazioni transfrontaliere di cripto-attività in giurisdizioni che non sono giurisdizioni partner, con l'intento di evitare gli obblighi di comunicazione ai sensi della relativa normativa. Al contempo, una giurisdizione potrebbe valutare se le parti del mercato delle cripto-attività che hanno una natura decentralizzata (ad esempio, le piattaforme finanziarie decentralizzate) pongano rischi particolari nel proprio contesto nazionale, laddove si identifichi che entità o persone fisiche sostengano falsamente di non essere un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, anche se di fatto esercitano un controllo o un'influenza sufficiente su una piattaforma di negoziazione che effettua operazioni di scambio.

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