2. Norme

  1. A. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione], se è:

    1. 1. un'entità o una persona fisica residente a fini fiscali in [giurisdizione];

    2. 2. un'entità che a) è costituita od organizzata a norma della legislazione di [giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di [giurisdizione] dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità;

    3. 3. un'entità gestita da [giurisdizione]; o

    4. 4. un'entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in [giurisdizione].

  2. B. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata in [giurisdizione].

  3. C. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 2, 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.

  4. D. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto entità che a) è costituita od organizzata a norma della legislazione di tale giurisdizione e b) ha personalità giuridica nella stessa o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali della stessa per quanto riguarda il reddito dell'entità.

  5. E. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punto 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito a partire da tale giurisdizione.

  6. F. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punto 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.

  7. G. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] per quanto riguarda le operazioni pertinenti che effettua tramite una succursale situata in una giurisdizione partner, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta succursale in tale giurisdizione.

  8. H. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [giurisdizione] a cui è soggetto a norma della parte A, punti 1, 2, 3 o 4, se ha presentato una notifica a [giurisdizione] in un formato specificato da [giurisdizione] a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conformemente alle norme di una giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a cui è soggetto in [giurisdizione].

  1. A. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione ai propri utenti delle cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione:

    1. 1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, (nel caso di una persona fisica), la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;

    2. 2. il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

    3. 3. per ciascun tipo di cripto-attività pertinente in relazione alla quale ha effettuato operazioni pertinenti nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:

      1. a) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;

      2. b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;

      3. c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;

      4. d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

      5. e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

      6. f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;

      7. g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere b) e d);

      8. h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere c), e) e f); e

      9. i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente di cripto-attività oggetto di comunicazione effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi dei portafogli non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

  2. B. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF, se i) quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente o ii) il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.

  3. C. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.

  4. D. Ai fini della parte A, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto deve essere comunicato nella moneta fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

  5. E. Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica moneta fiduciaria e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

  6. F. Le informazioni trasmesse devono indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

  7. G. Le informazioni di cui alla parte A sono comunicate entro il xx/xx dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni.

Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il singolo utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione.

  1. 1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il singolo utente di cripto-attività o con i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di queste norme, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del singolo utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

  2. 2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione o un'entità, diversa da una persona esclusa o da un'entità attiva, con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

  1. 1. Determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione.

    1. a) Al momento in cui stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività o con le entità utenti preesistenti di cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa normativa, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.

    2. b) Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa.

  2. 2. Determinare se l'entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un'entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve determinare se tale entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che questa è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione della stessa.

    1. a) Determinazione delle persone che esercitano il controllo sull'entità utente di cripto-attività. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

    2. b) Determinare se la persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività o di tale persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

  3. 3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

  1. 1. Un'autocertificazione fornita da un singolo utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

    1. a) nome e cognome;

    2. b) indirizzo di residenza;

    3. c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali

    4. d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e

    5. e) data di nascita.

  2. 2. Un'autocertificazione fornita da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla stessa, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative a detta entità:

    1. a) denominazione legale;

    2. b) indirizzo;

    3. c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;

    4. d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione;

    5. e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e

    6. f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

  3. 3. Fatta salva la parte C, punti 1 e 2, non sussiste l'obbligo di acquisire il NIF, se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa o se il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale giurisdizione.

1. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi delle sezioni IV e VI di detto standard ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.

2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione III, tuttavia tali obblighi restano di sua competenza.

3. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a conservare tutta la documentazione e i dati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale detto prestatore deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della sezione II.

1. Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.

2. Per "cripto-attività pertinente" si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale della banca centrale, un prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

3. Per "valuta digitale della banca centrale" si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale.

4. Per "prodotto specificato di moneta elettronica" si intende qualsiasi cripto-attività che sia:

  1. a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;

  2. b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

  3. c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;

  4. d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e

  5. e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

    L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

1. Per "prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione" si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

  1. 1. Per "operazione pertinente" si intende:

    1. a) qualsiasi operazione di scambio; e

    2. b) qualsiasi trasferimento di cripto-attività pertinenti.

  2. 2. Per "operazione di scambio" si intende:

    1. a) qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie; e

    2. b) qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti.

  3. 3. Per "operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione" si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 EUR.

  4. 4. Per "trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto dello stesso utente, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, detto prestatore non possa stabilire che si tratti di un'operazione di scambio.

  5. 5. Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica).

  1. 1. Per "utente oggetto di comunicazione" si intende un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione.

  2. 2. Per "utente di cripto-attività" si intende una persona fisica o un'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce quale utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. Quando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto dello stesso, detto prestatore deve considerare anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione come utente di cripto-attività in relazione alla suddetta operazione, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.

  3. 3. Per "singolo utente di cripto-attività" si intende un utente di cripto-attività che è una persona fisica.

  4. 4. Per "singolo utente preesistente di cripto-attività" si intende un singolo utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione al [xx/xx/xxxx].

  5. 5. Per "entità utente di cripto-attività" si intende un utente di cripto-attività che è un'entità.

  6. 6. Per "entità utente preesistente di cripto-attività" si intende un'entità utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione al [xx/xx/xxxx].

  7. 7. Per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.

  8. 8. Per "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende una persona fisica o un'entità che è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione o il patrimonio di un de cuius che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

  9. 9. Per "giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende qualsiasi giurisdizione a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base alla quale la [giurisdizione] è tenuta a fornire le informazioni specificate nella sezione II in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e b) che figuri come tale in un elenco pubblicato dalla [giurisdizione].

  10. 10. Per "persone che esercitano il controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in modo coerente con le Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale del 2012, aggiornate nel giugno 2019, relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali.

  11. 11. Per "entità attiva" si intende un'entità che soddisfa uno dei criteri seguenti:

    1. a) meno del 50 % del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

    2. b) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

    3. c) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

    4. d) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

    5. e) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o

    6. f) l'entità soddisfa tutti i requisiti seguenti:

      1. i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

      2. ii. è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;

      3. iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

      4. iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e

      5. v. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica.

  1. 1. Per "persona esclusa" si intende a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a); c) un'entità statale; d) un'organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).

  2. 2. Per "istituzione finanziaria" si intende un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata.

  3. 3. Per "istituzione di custodia" si intende ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

  4. 4. Per "istituzione di deposito" si intende qualsiasi entità che:

    1. a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

    2. b) detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

  5. 5. Per "entità di investimento" si intende ogni entità:

    1. a) che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:

      1. i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

      2. ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

      3. iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi; o

    2. b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a).

    Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Ai fini della parte E, punto 5, lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. L'espressione "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità attiva perché tale entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

    Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

  6. 6. Per "impresa di assicurazioni specificata" si intende ogni entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

  7. 7. Per "entità statale" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

    1. a) Per "parte integrante" di una giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

    2. b) Per "entità controllata" si intende un'entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

      1. i. l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

      2. ii. gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

      3. iii. il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento.

    3. c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma governativo e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, in deroga a quanto sopra, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

  8. 8. Per "organizzazione internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) a) costituita principalmente da governi; b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente analogo con la giurisdizione competente; e c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

  9. 9. Per "banca centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.

  10. 10. L'espressione "attività finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio, azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio, swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in cripto-attività pertinenti, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Tale espressione non include interessi diretti non debitori su beni immobili.

  11. 11. Per "quota nel capitale di rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

  12. 12. Per "contratto di assicurazione" si intende un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

  13. 13. Per "contratto di rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

  14. 14. Per "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" si intende un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato.

  15. 15. Per "valore maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere in prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "valore maturato" non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

    1. a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

    2. b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

    3. c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

    4. d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte E, punto 15, lettera b); o

    5. e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

  1. 1. Per "giurisdizione partner" si intende qualsiasi giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblicato da [giurisdizione].

  2. 2. Per "procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto.

  3. 3. Per "entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

  4. 4. Un'entità è un'"entità collegata" di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità.

  5. 5. Per "numero di identificazione fiscale" (NIF) si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale).

  6. 6. Per "succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

Ciascuna giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'attuazione efficace e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui sopra.

Menzioni legali e diritti

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area. Gli estratti delle pubblicazioni possono essere soggetti a clausole di esclusione della responsabilità aggiuntive, illustrate nella versione integrale della pubblicazione disponibile al link fornito.

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