1. Modifiche allo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS): Introduzione

1. Il CRS è stato concepito col fine di promuovere la trasparenza fiscale in relazione ai conti finanziari detenuti all'estero e prevede la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sull'identità dei titolari dei conti, nonché sul saldo e sui redditi versati o accreditati sui conti. Nei sette anni trascorsi dall'adozione del CRS nel 2014 oltre 100 giurisdizioni hanno attuato tale standard.

2. Pertanto, sia gli Stati che le istituzioni finanziarie hanno accumulato una solida esperienza con il CRS. L'OCSE ha quindi condotto la prima revisione completa del CRS, con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento. A tal fine, l'OCSE ha recepito i suggerimenti delle giurisdizioni che hanno attuato il CRS, nonché delle istituzioni finanziarie con obbligo di comunicazione che hanno effettuato dette comunicazioni conformemente al CRS, al fine di determinare gli ambiti che meritano una revisione. Ciò ha portato a modifiche in due aree chiave.

3. In primo luogo, i nuovi prodotti finanziari digitali sono inclusi nell'ambito di applicazione del CRS, in quanto possono costituire un'alternativa credibile alla detenzione di denaro o di attività finanziarie in un conto attualmente oggetto di comunicazione secondo il CRS. A questo proposito, il CRS contempla ora i prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. Alla luce dello sviluppo del CARF, sono state apportate modifiche anche alle definizioni di attività finanziaria e di entità di investimento, per garantire che i derivati che fanno riferimento a cripto-attività e sono detenuti in conti di custodia nonché le entità di investimento che investono in cripto-attività siano contemplati dal CRS. Il CRS contiene ora anche disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il CARF, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo al contempo la massima flessibilità operativa delle istituzioni finanziarie con obbligo di comunicazione che sono anche soggette agli obblighi previsti dal CARF.

4. In secondo luogo, le modifiche migliorano i risultati rispetto alla comunicazione di informazioni in virtù del CRS, anche attraverso l'introduzione di requisiti di comunicazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, l'introduzione di una nuova categoria opzionale di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per le entità di investimento che si configurano come organizzazioni senza scopo di lucro effettive e la creazione di una nuova categoria di conti esclusi per i conti di conferimento di capitale. Inoltre, sono stati inseriti ulteriori dettagli nel Commentario al CRS in una serie di punti per consolidare la coerenza nell'applicazione del CRS e per integrare le domande frequenti e la guida interpretativa pubblicate in precedenza.

5. Al fine di soddisfare gli ampliati obblighi di comunicazione previsti dal CRS modificato, è stato elaborato un Addendum al CRS MCAA che fornisce una base giuridica aggiornata per le giurisdizioni partecipanti che scambiano informazioni CRS nell'ambito del CRS MCAA.

6. Alcuni prodotti di moneta elettronica, così come le valute digitali della banca centrale (Central Bank Digital Currency - CBDC) che costituiscono una moneta fiduciaria emessa da una banca centrale, possono essere considerati dal punto di vista funzionale simili a un conto bancario tradizionale e possono quindi comportare criticità nell'adempimento fiscale simili a quelle associate ai conti bancari attualmente contemplati dal CRS. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta digitale e i conti bancari tradizionali e per assicurare risultati di comunicazione coerenti, sono state apportate le seguenti modifiche al CRS:

  • è introdotto il termine "prodotto specificato di moneta elettronica", che comprende le rappresentazioni digitali di una singola moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente e che, in virtù dei requisiti normativi a cui l'emittente è soggetto, sono rimborsabili al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del titolare del prodotto. È prevista un'esclusione per i prodotti creati esclusivamente per facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per immagazzinare valore;

  • è introdotto il termine valuta digitale della banca centrale (CBDC), che comprende qualsiasi valuta ufficiale di una giurisdizione, emessa in forma digitale da una banca centrale;

  • la definizione di istituzione di deposito e il relativo Commentario sono modificati per includere quei fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono pertinenti dal punto di vista del CRS in virtù della detenzione di prodotti di moneta elettronica specificati o di CBDC;

  • la definizione di conto di deposito è modificata per includere i conti che rappresentano i prodotti specificati di moneta elettronica e i CBDC detenuti per i clienti;

  • è aggiunta una nuova categoria di conto escluso per escludere dall'ambito di applicazione i prodotti di moneta digitale a basso rischio alla luce del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica; la cui media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata non ha superato i 10 000 dollari USA durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni; e

  • è stata inserita una formulazione aggiuntiva nella definizione di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per chiarire che una banca centrale non si configura come tale quando detiene CBDC per conto di entità non finanziarie o persone fisiche.

7. Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati collegati a (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dal CRS, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consentendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.

8. Oltre alla transazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività attraverso fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale, il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività pertinenti a fini di investimento. In questo modo, gli investitori possono ottenere un'esposizione alle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo, senza possedere direttamente alcuna cripto-attività.

9. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi del CRS, sia come quote nel capitale di rischio o di debito in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tuttavia, la definizione di entità d'investimento non contiene attualmente le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che includerebbero l'entità nell'ambito di applicazione del CRS, in quanto la definizione attualmente contempla esclusivamente attività finanziarie e denaro. La definizione di entità d'investimento viene quindi ampliata per includere l'attività di investimento in cripto-attività.

10. Come indicato in precedenza, sono state apportate una serie di ulteriori modifiche al CRS e al Commentario al fine di migliorare la qualità e la fruibilità della comunicazione ai sensi del CRS. Ciascuna delle modifiche è brevemente illustrata di seguito.

11. Quando il CRS è stato concepito, gli obblighi di comunicazione di cui alla Sezione I si concentravano principalmente sulla trasmissione di elementi chiave di identificazione relativi ai titolari di conti e alle persone che esercitano il controllo, nonché sulle informazioni relative ai redditi percepiti e ai saldi presenti sui conti finanziari.

12. Al contempo, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono essere a conoscenza di una serie di altri fatti e circostanze che riguardano i titolari dei conti, le persone che esercitano il controllo e i conti finanziari che possiedono e che, se comunicati, consentirebbero alle amministrazioni fiscali di contestualizzare meglio le informazioni ricevute nell'ambito del CRS e di facilitare l'uso dei dati ai fini dell'adempimento fiscale. Gli obblighi di comunicazione previsti dal CRS sono pertanto estesi a quanto segue:

  • il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione al titolare del conto dell'entità e il ruolo dei detentori di quote nel capitale di rischio in un'entità d'investimento: ciò garantisce che le amministrazioni fiscali abbiano visibilità sul ruolo svolto da una persona che esercita il controllo/un detentore di quote nel capitale di rischio svolge rispetto all'entità, consentendo di distinguere tra persone che esercitano il controllo / detentori di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso la proprietà, il controllo o in veste di beneficiari, rispetto a chi ha un ruolo di gestione (ad esempio, funzionari di alto livello, protettori, trustee);

  • se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un'autocertificazione valida: queste informazioni offrono alle amministrazioni fiscali visibilità sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto forniscono indicazioni sull'affidabilità delle informazioni;

  • se il conto è un conto congiunto, nonché il numero dei cointestatari del conto: queste informazioni consentono alle amministrazioni fiscali di considerare che il reddito e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun cointestatario del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i cointestatari del conto; e

  • il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato consente alle amministrazioni fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.

13. Le condizioni in base alle quali un'istituzione finanziaria con obbligo di comunicazione può fare ricorso alle procedure AML/KYC per determinare le persone che esercitano il controllo di un titolare di un conto di una nuova entità sono state integrate nel testo del CRS stesso. In particolare, per i conti di nuova entità viene specificato che le procedure AML/KYC devono essere conformi alle Raccomandazioni del GAFI del 2012. Inoltre, viene chiarito che, se le procedure AML/KYC non seguono le Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili.

14. Poiché in virtù del CRS le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere e convalidare le autocertificazioni per tutti i nuovi conti, il CRS non prevede alcuna procedura emergenziale di adeguata verifica in materia fiscale da applicare in casi eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia rispettato l'obbligo di ottenere un'autocertificazione valida.

15. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono pertanto determinare temporaneamente la residenza dei titolari dei conti e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti. Si noti che non si tratta di una procedura standard e nemmeno di un'alternativa all'obbligo di ottenere un'autocertificazione valida.

16. I cosiddetti conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate garanzie per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono avvenire tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso di una costituzione, quando la società è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese della giurisdizione. Non appena la società è legalmente costituita e registrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l'importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene costituita, i contributi vengono rimborsati al sottoscrittore o ai sottoscrittori.

17. Al fine di garantire che tali conti siano utilizzati solo per il completamento di un'imminente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove l'uso di tali conti è previsto dalla legge e per un periodo massimo di 12 mesi.

18. Sebbene la maggior parte delle entità non finanziarie attive non siano trattate come entità di investimento benché ne soddisfino la definizione, tale esclusione non si applica alle entità che sono entità non finanziarie attive in quanto entità senza scopo di lucro come definito nella sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h). I rappresentanti del settore filantropico hanno evidenziato che ciò può portare a ripercussioni estremamente indesiderate, obbligando le fondazioni di pubblica utilità effettive ad applicare procedure di adeguata verifica in materia fiscale nei confronti di tutti i beneficiari delle sovvenzioni e di comunicare i versamenti delle sovvenzioni effettuate nei confronti di beneficiari non residenti, quali ad esempio gli studenti svantaggiati che ricevono borse di studio. Al contempo, i governi hanno espresso il timore che la semplice estensione dell'esclusione dalla definizione di entità d'investimento a tutte le entità senza scopo di lucro descritte nella sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h), possa dare adito a situazioni in cui le entità d'investimento eluderebbero i loro obblighi di comunicazione ai sensi del CRS rivendicando impropriamente lo status di entità senza scopo di lucro.

19. Alla luce di tali considerazioni, il CRS contiene ora una nuova categoria opzionale di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione per le entità senza scopo di lucro effettive che i) ricalca le condizioni sostanziali delle entità non finanziarie attive ai sensi della sezione VIII, parte D, punto 9, lettera h), e ii) subordina l'esclusione ad adeguate procedure di verifica da parte dell'amministrazione fiscale della giurisdizione in cui l'entità sarebbe altrimenti soggetta a comunicazione quale entità di investimento.

20. Il Commentario alla parte B della sezione VIII include ora una formulazione che delinea le condizioni atte a escludere le entità senza scopo di lucro qualificate dagli obblighi di comunicazione previsti dal CRS. Il Commentario descrive anche la conferma che un'amministrazione fiscale o un'altra autorità governativa deve ottenere prima di trattare un'entità quale entità senza scopo di lucro qualificata.

21. Il Commentario al termine "istituzione di deposito" è stato modificato per ampliare l'ambito di applicazione, includendo altresì le entità che sono semplicemente autorizzate a svolgere determinate attività bancarie senza tuttavia effettivamente eseguirle.

22. Per quanto concerne le entità di investimento ai sensi della lettera a) della definizione, sono emersi dubbi circa l'interpretazione del termine "cliente", nonché sulla condizione che prevede che le attività elencate nella lettera a) debbano essere condotte quali "attività economiche". La questione assume particolare rilevanza in relazione ai fondi.

23. L'ambito di applicazione della definizione viene chiarito attraverso i termini "cliente" e "attività economica", confermando esplicitamente nel Commentario che gli investitori in fondi possono essere considerati "clienti" e che l'attività dei fondi stessi può essere considerata "come attività economica". Ciò è coerente con l'interpretazione della definizione di istituzione finanziaria contenuta nelle Raccomandazioni del GAFI, su cui si basa la lettera a).

24. Il Commentario al CRS riconosce che un'entità o un singolo titolare del conto può essere residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni. Il Commentario specifica inoltre che, nel contesto del processo di autocertificazione, detti titolari con doppia residenza possono utilizzare le regole dirimenti (tie-breaker) contenute nelle convenzioni fiscali applicabili per determinare la loro residenza fiscale.

25. Ciò può comportare il trattamento prematuro del titolare del conto quale residente fiscale in un'unica giurisdizione ai fini del CRS, con la conseguenza che le informazioni CRS relative al titolare del conto non vengano comunicate alle altre giurisdizioni.

26. Il Commentario viene quindi rivisto per garantire che, negli scenari in cui sono applicabili le regole dirimenti, tutte le giurisdizioni di residenza fiscale debbano essere autocertificate dal titolare del conto e il titolare del conto debba essere trattato come residente fiscale in tutte le giurisdizioni identificate. Il Commentario chiarisce inoltre che il ricorso alle regole dirimenti per determinare la giurisdizione di residenza ai fini dell'autocertificazione non è più consentito in chiave prospettica, una volta entrate in vigore le modifiche al CRS.

27. Attualmente, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS si basano sulla documentazione AML/KYC, su autocertificazioni e altre informazioni relative al conto raccolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. Al contempo, la tecnologia si sta evolvendo in una direzione che può potenzialmente semplificare drasticamente la documentazione dei contribuenti in modo decisamente affidabile. In particolare, i servizi di verifica governativi possono consentire a un fornitore di informazioni terzo, come un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, di ottenere una conferma diretta sotto forma di token informatico o altro identificativo unico predisposto dall'amministrazione fiscale della giurisdizione di residenza del contribuente in relazione alla sua identità e residenza fiscale.

28. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potranno affidarsi a una procedura di verifica governativa per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nelle procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS, con l'obiettivo di rendere il CRS adeguato ai futuri sviluppi informatici. A tal proposito, la conferma dell'identità e della residenza fiscale di un titolare del conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica governativi o analoghi processi informatici è riconosciuta come un equivalente funzionale di un NIF.

29. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale del CRS, sia per i conti preesistenti che per i nuovi conti di entità, prevedono che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione esaminino le entità non finanziarie passive per determinare le persone che vi esercitano il controllo. Così facendo, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi sulle informazioni raccolte e conservate ai sensi delle procedure AML/KYC. A questo proposito, la nota interpretativa della Raccomandazione 10 del GAFI (adeguata verifica del cliente) prevede che le istituzioni finanziarie non siano tenute a richiedere informazioni sui titolari effettivi di società quotate in borsa se queste ultime sono già soggette a obblighi di comunicazione che garantiscono un'adeguata trasparenza delle informazioni circa l'effettiva titolarità. Tale esclusione è ora inclusa nel CRS al fine di conservare la conformità con le Raccomandazioni del GAFI e alla luce della limitata utilità di tali informazioni ai fini della valutazione del rischio fiscale.

30. Nell'ottobre 2018, l'OCSE ha pubblicato una guida esplicativa per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione volta a contrastare l'uso improprio di alcuni programmi di cittadinanza e residenza a fronte di investimento (Citizenship by Investment/Residence by Investment - CBI/RBI), che consentono a persone straniere di ottenere la cittadinanza o i diritti di residenza temporanea o permanente sulla base di investimenti locali o a fronte di una tariffa forfettaria, col fine di aggirare il CRS.

31. La guida esplicativa ribadisce che un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può fare affidamento su un'autocertificazione o su riscontri giustificativi se è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che queste sono errate o inaffidabili. Nell'effettuare questa determinazione, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono tenere conto delle informazioni pubblicate dall'OCSE sui programmi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio. La guida include anche una serie di domande aggiuntive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono sollevare per determinare la giurisdizione o le giurisdizioni appropriate ai fini della comunicazione in virtù del CRS. La guida esplicativa è ora inclusa nel Commentario.

32. Da quando il CRS è stato adottato nel 2014, l'OCSE ha ricevuto regolarmente richieste di indicazioni circa l'interpretazione dello Standard. Ciò è avvenuto tipicamente attraverso l'elaborazione di domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito web dell'OCSE. Al fine di rispecchiare gli orientamenti sostanziali forniti nelle FAQ nell'ambito dello stesso CRS, sono state aggiunte formulazioni al Commentario in diversi punti. Le FAQ non esplicitamente incorporate nel Commentario forniscono comunque una guida preziosa per l'interpretazione del CRS.

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